Azione di responsabilità esercitata dal curatore e competenza funzionale del tribunale fallimentare
Pubblicato il 10/12/16 12:05 [Doc.2137]
di Redazione IL CASO.it


Cass. civ.,Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19340 del 29/09/2016. Presidente: Ragonesi V. Estensore: Bisogni G.

SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - Fallimento della società - Azione del curatore ex art. 146 l.fall. - Contenuto e caratteristiche - Competenza del tribunale delle imprese - Configurabilità - Competenza del tribunale fallimentare - Esclusione - Ragioni.

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali - implicandone una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti, sicché, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'impresa al momento dell'apertura della procedura concorsuale a suo carico, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l.fall., restando soggetta a quella del tribunale delle imprese, ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, propria di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque promosse.


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