Modifica del piano di concordato perché sia compatibile con la previsione dellâart. 163-bis l.f.
Pubblicato il 10/12/16 19:31 [Doc.2138]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Rovigo, 24 novembre 2016. Pres. DâAmico. Estensore Mauro Martinelli.
Concordato preventivo â Piano concordatario incompatibile con il disposto dellâart. 163-bis l.f. â Modifica â Affitto di azienda con clausola risolutiva e obbligo di restituzione â Risoluzione del preliminare di acquisto dellâazienda e offerta di acquisto
à compatibile con il disposto dellâart. 163-bis legge fall., e può pertanto ritenersi ammissibile, la proposta di concordato preventivo che modifichi il contratto di affitto di azienda già stipulato prevedendone (con clausola di immediata risoluzione ed obbligo di restituzione) la prosecuzione fino alla eventuale aggiudicazione dellâazienda in esito alla procedura competitiva da svolgersi nelle forme di cui al citato articolo 163-bis, così da consentire la continuazione dellâattività conservandone il valore; ii) che dia atto della risoluzione di un contratto preliminare di vendita dellâazienda stipulato a favore di soggetto determinato ed alleghi, invece, una proposta irrevocabile di acquisto da parte di terzo soggetto con pagamento rateale e riscatto finale con permanenza in capo al debitore della proprietà dellâazienda stessa sino allâintegrale pagamento del prezzo.
Massima a cura di Franco Benassi
© Riproduzione Riservata