Annullamento dei patti della separazione per violenza morale
Pubblicato il 10/12/16 19:36 [Doc.2139]
di Redazione IL CASO.it
Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 8 ottobre 2016 (est. G. Buffone)
SEPARAZIONE CONSENSUALE â PATTI NEGOZIALI CONCLUSI DAI CONIUGI IN OCCASIONE DELLA SEPARAZIONE â ANNULLAMENTO PER VIOLENZA MORALE EX ART. 1435 C.C. â ELEMENTI NECESSARI PER LA PRONUNCIA DI ANNULLAMENTO â RIGOROSA DIMOSTRAZIONE DELLE CONDIZIONI CHE DIMOSTRANO IL VIZIO DELLA VOLONTÃ â SUSSISTE â PAURA DELLE CONSEGUENZE DERIVANTI SUI FIGLI IN CASO DI MANCATO ACCORDO â SUFFICIENZA â ESCLUSIONE â PAURA DELLA SOTTRAZIONE DEI MINORI â SUFFICIENZA - ESCLUSIONE
Lâazione di annullamento per violenza morale, ex artt. 1434, 1435 c.c., è esperibile anche in relazione al consenso prestato dai coniugi a patti negoziali conclusi in occasione della separazione consensuale omologata. Tuttavia, non costituisce violenza morale invalidante il negozio, ai sensi dell'art. 1434 e segg. cod. civ., la mera rappresentazione interna di un pericolo, ancorché collegata a determinate circostanze oggettivamente esistenti; in particolare, la minaccia della madre di fissare la residenza abituale dei figli in luogo lontano da quello abituale, ove il marito non firmi gli accordi per una consensuale, non integra la violenza morale richiesta dagli artt. 1434 e 1435 c.c. per la caducazione del contratto.
AZIONE DI ANNULLAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE â OBBLIGO DI ASCOLTO DEL MINORE â APPLICABILITÃ DELLâART. 336-BIS C.C. â ESCLUSIONE
Non è applicabile lâart. 336-bis c.c. nel caso di azione negoziale di annullamento delle condizioni patrimoniali della separazione consensuale
Massime a cura di Giuseppe Buffone
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