Nullità e consguenze del contratto di locazione non registrato
Pubblicato il 14/12/16 08:47 [Doc.2157]
di Redazione IL CASO.it
Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2016.
Locazione â Locazione di immobili - Contratto non registrato â Nullità â Conseguenze
Il contratto di locazione non registrato è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. 30 dicembre 2004 n. 311, con la conseguenza che la prestazione compiuta in esecuzione d' un contratto nullo costituisce un indebito oggettivo, regolato dall'art. 2033 c.c., e non dall'art. 1458 c.c. e che l'eventuale irripetibilità di quella prestazione potrà attribuire al solvens, ricorrendone i presupposti, il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. o al pagamento dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
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