Dissenso alla mediazione: consapevole, informato e, soprattutto, motivato
Pubblicato il 16/12/16 09:06 [Doc.2168]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Vasto, 16 dicemnre 2016. Giudice Fabrizio Pasquale.

Ordinanza che affronta il caso (abbastanza ricorrente) in cui la parte invitata in mediazione (nella fattispecie una banca) non compare al primo incontro di mediazione, ma fa pervenire alla segreteria dell’organismo una comunicazione scritta in cui anticipa la propria intenzione di non presentarsi in mediazione, illustrando i motivi del rifiuto di partecipare.

Nell’applicare alla banca assente la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/10, il provevdimento si sofferma sull’analisi dei requisiti che la manifestazione di dissenso alla mediazione deve avere, ai fini della sua valida formulazione. In particolare, richiamando una terminologia tipica del settore medico, l’ordinanza afferma che il dissenso deve essere non solo personale, ma anche consapevole, informato e, soprattutto, motivato, dettando una sorta di decalogo per la corretta formulazione del rifiuto di partecipare alla mediazione.


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