Leasing immobiliare, risoluzione e derogabilità dellâart. 1526 c.c.
Pubblicato il 21/12/16 09:48 [Doc.2201]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale Roma 7 dicembre 2016. Giudice DâAlessandro.
Segnalazione e massima a cura dellâAvv. Gianluigi Iannetti
Leasing - Natura traslativa - Risoluzione contrattuale - Derogabilità dellâart. 1526 c.c. - Risarcimento del danno
In caso di risoluzione contrattuale è applicabile al leasing traslativo il regime dellâart. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà .
Lâobbligo di restituzione dei canoni versati dallâutilizzatore inadempiente, previsto dal primo comma dellâart. 1526 c.c., può essere derogato prevedendo che dette somme siano trattenute dal concedente.
La somma dei canoni trattenuti dal concedente e dellâindennizzo contrattuale a questi spettante non può eccedere quanto gli sarebbe spettato in ipotesi di normale svolgimento del rapporto contrattuale, risolto per inadempimento dellâutilizzatore.
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