Leasing immobiliare, risoluzione e derogabilità dell’art. 1526 c.c.
Pubblicato il 21/12/16 09:48 [Doc.2201]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale Roma 7 dicembre 2016. Giudice D’Alessandro.

Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Gianluigi Iannetti

Leasing - Natura traslativa - Risoluzione contrattuale - Derogabilità dell’art. 1526 c.c. - Risarcimento del danno

In caso di risoluzione contrattuale è applicabile al leasing traslativo il regime dell’art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà.

L’obbligo di restituzione dei canoni versati dall’utilizzatore inadempiente, previsto dal primo comma dell’art. 1526 c.c., può essere derogato prevedendo che dette somme siano trattenute dal concedente.

La somma dei canoni trattenuti dal concedente e dell’indennizzo contrattuale a questi spettante non può eccedere quanto gli sarebbe spettato in ipotesi di normale svolgimento del rapporto contrattuale, risolto per inadempimento dell’utilizzatore.


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