Anatocismo e onere della prova
Pubblicato il 24/12/16 12:11 [Doc.2214]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Pavia, 22 dicembre 2016. Giuddice Pirola.

Segnalazione e massima a cura dell’ Avv. Marco Campanella

Procedimento ex art.702 bis in materia di ripetizione di interessi anatocistici

In caso di mancata produzione del contratto di conto corrente è onere della banca provare che le clausole ritenute nulle rispondano invece ai requisiti di determinatezza e di forma richiesti dalla legge.

Nel caso sia provata l’esistenza dell’apertura di credito –deducibile anche dalle ammissioni della Banca a giustificazione dell’applicazione delle commissioni di massimo scoperto - ma non provato il limite della stessa, l’apertura di credito deve ritenersi illimitata e quindi tutte le rimesse devono ritenersi ripristinatorie, essendo peraltro irrilevante che il saldo del conto sia talvolta stato positivo, posto che i versamenti a carattere solutorio sono solo quelli diretti a reintegrare un passivo del conto eccedente i limiti dell’apertura di credito.


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