Anatocismo e onere della prova
Pubblicato il 24/12/16 12:11 [Doc.2214]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Pavia, 22 dicembre 2016. Giuddice Pirola.
Segnalazione e massima a cura dellâ Avv. Marco Campanella
Procedimento ex art.702 bis in materia di ripetizione di interessi anatocistici
In caso di mancata produzione del contratto di conto corrente è onere della banca provare che le clausole ritenute nulle rispondano invece ai requisiti di determinatezza e di forma richiesti dalla legge.
Nel caso sia provata lâesistenza dellâapertura di credito âdeducibile anche dalle ammissioni della Banca a giustificazione dellâapplicazione delle commissioni di massimo scoperto - ma non provato il limite della stessa, lâapertura di credito deve ritenersi illimitata e quindi tutte le rimesse devono ritenersi ripristinatorie, essendo peraltro irrilevante che il saldo del conto sia talvolta stato positivo, posto che i versamenti a carattere solutorio sono solo quelli diretti a reintegrare un passivo del conto eccedente i limiti dellâapertura di credito.
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