Sovraindebitamento ed espressione del voto del creditore privilegiato
Pubblicato il 27/12/16 06:58 [Doc.2225]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile, sez. I, 20 dicembre 2016, n. 26328. Pres. Nappi. Rel Didone.

Sovraindebitamento – Incapienza del creditore privilegiato – Condizioni – Contenuto della proposta e del piano – Voto

L’incapienza dei creditori privilegiati rispetto al valore di mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione (art. 7 l. 3/2012) deve risultare espressamente dalla proposta e dalla relazione dell’organismo di composizione della crisi, poiché, in difetto, il detti creditori devono essere soddisfatti integralmente, non possono essere computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione (art. 11 l. 3/2012).

Massima a cura di Franco Benassi


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