Responsabilità da eterodirezione e fallimento della super-società di fatto
Pubblicato il 29/12/16 22:39 [Doc.2238]
di Redazione IL CASO.it
Cassazione civile, sez. I, 20 maggio 2016, n. 10507 - Pres. Didone - Est. Cristiano.
Su segnalazione del prof. Francesco Fimmanò
Società - S.r.l. - Partecipazione a società di persone - Società di fatto - Delibera autorizzativa â Nullità - Amministratori - Rappresentanza - Limiti ai poteri
Non può ammettersi che la società di capitali che abbia svolto attività di impresa, operando in società di fatto con altri, possa in seguito sottrarsi alle eventuali conseguenze negative derivanti dal suo agire (ivi compreso il fallimento per ripercussione nel caso in cui sia accertata lâinsolvenza della società di fatto) in forza di una violazione di legge perpetrata dai suoi amministratori non rispettando le disposizioni di cui allâart. 2361, 2° comma, c.c. (Giovanni Esposito) (riproduzione riservata).
S.r.l. - Partecipazione a società di persone - Società di fatto â Delibera autorizzativa â Nullità â Liquidazione â Società di fatto in liquidazione
Quandâanche si volesse aderire allâopposta opinione, secondo cui il mancato rispetto delle prescrizioni di cui allâart. 2361, 2° comma, c.c. comporta lâinvalidità o lâinefficacia dellâassunzione della partecipazione o del vincolo associativo, il fenomeno non resterebbe irrilevante per lâordinamento, in quanto non varrebbe a determinare la caducazione retroattiva dellâesistenza dellâente, attesa la disciplina peculiare del contratto di società , espressa dallâart. 2332 c.c., ritenuto applicabile anche alle società di persone (Giovanni Esposito) (riproduzione riservata).
Partecipazione di società di capitali a società di persone - Società di fatto holding - Fallimento - Estensione - Soci illimitatamente responsabili - Società occulta â art. 147 comma 5 l. fall. - Responsabilità da eterodirezione
Come è stato correttamente rilevato in dottrina, lâart. 147 l. fall. non si presta allâestensione al dominus (società o persona fisica) dellâinsolvenza del gruppo di società organizzate verticalmente e da questi utilizzate in via strumentale, ma piuttosto allâestensione ad un gruppo orizzontale di società , non soggetto ad attività di direzione e coordinamento, che partecipano, eventualmente anche insieme a persone fisiche, e controllano una società di persone (la c.d. supersocietà di fatto) (Giovanni Esposito) (riproduzione riservata).
Fallimento - Soggetti - Società di fatto - Partecipazioni di società â Affectio societatis â Vincolo sociale â Comune intento sociale - Prova â Prova a favore â Prova contraria
La prova della sussistenza di tale società deve essere fornita in via rigorosa, in primo luogo attraverso la dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, allâinteresse dei soci. Il fatto che le singole società perseguano invece lâinteresse delle persone fisiche che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) costituisce, piuttosto, prova contraria allâesistenza della supersocietà di fatto e, viceversa, prova a favore dellâesistenza di una holding di fatto, nei cui confronti il curatore potrà eventualmente agire in responsabilità e che potrà eventualmente essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata lâinsolvenza a richiesta di un creditore. (Giovanni Esposito) (riproduzione riservata).
Imprenditore individuale â Imprenditore occulto â Società occulta â Estensione fallimento â Applicazione estensiva
Il riferimento allâimprenditore individuale contenuto nellâart. 147, 5° comma l. fall. valenza meramente indicativa dello âstato dellâarteâ dellâepoca in cui la norma, pur eccezionale, è stata concepita, che non può essere di ostacolo ad una sua interpretazione estensiva, tenuto conto del mutato contesto nel quale essa deve attualmente trovare applicazione, ne adegui la portata in senso evolutivo, includendovi fattispecie non ancora prospettabili alla data della sua emanazione. Unâinterpretazione che conducesse allâaffermazione dellâapplicabilità della norma al solo caso (di fallimento dellâimprenditore individuale) in essa espressamente considerato, risulterebbe in contrasto col principio di uguaglianza sancito dallâart. 3 Cost. (Giovanni Esposito) (riproduzione riservata).
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