Falcidia del credito per IVA e ritenute: prime applicazioni
Pubblicato il 30/12/16 16:24 [Doc.2241]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Milano, 29 dicembre 2016. Pres. Macchi. Estensore Rolfi.

Segnalazione dell’Avv. Giampaolo Di Pietto

Concordato preventivo – Falcidia del credito IVA – Ammissibilità – Regime in vigore dal 1 gennaio 2017 – Distinzione

Mentre, per effetto della modifica apportata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 all’art. 182-ter legge fall., a partire dal 1 gennaio 2017, il ricorso alla transazione fiscale diverrà obbligatorio per l’ipotesi in cui il debitore voglia proporre un pagamento parziale dei tributi previsti in detta norma, nel regime anteriore alla citata modifica normativa, continuerà ad operare un “doppio binario” alternativo, con facoltà per il debitore di accedere alla transazione fiscale, restando tuttavia vincolato al pagamento integrale di I.V.A. e ritenute, oppure di non avvalersi della transazione, procedendo alla falcidia anche di tali voci di debito. 


Concordato preventivo – Falcidia del credito da ritenute – Ammissibilità

La specialità della regola contenuta nell’art. 182-ter legge fall. in relazione alla falcidiabilità dell’iva, e la conseguente inapplicabilità dei vincoli in essa contenuti al concordato senza transazione fiscale, depongono nel senso dell’affermazione della piena falcidiabilità – al di fuori della transazione fiscale – anche del debito per ritenute, operando nella specie la stessa ratio che è alla base della decisione delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione 27 dicembre 2016, n. 26988.

Massime a cura di Franco Benassi


© Riproduzione Riservata