Falcidia del credito per IVA e ritenute: prime applicazioni
Pubblicato il 30/12/16 16:24 [Doc.2241]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Milano, 29 dicembre 2016. Pres. Macchi. Estensore Rolfi.
Segnalazione dellâAvv. Giampaolo Di Pietto
Concordato preventivo â Falcidia del credito IVA â Ammissibilità â Regime in vigore dal 1 gennaio 2017 â Distinzione
Mentre, per effetto della modifica apportata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 allâart. 182-ter legge fall., a partire dal 1 gennaio 2017, il ricorso alla transazione fiscale diverrà obbligatorio per lâipotesi in cui il debitore voglia proporre un pagamento parziale dei tributi previsti in detta norma, nel regime anteriore alla citata modifica normativa, continuerà ad operare un âdoppio binarioâ alternativo, con facoltà per il debitore di accedere alla transazione fiscale, restando tuttavia vincolato al pagamento integrale di I.V.A. e ritenute, oppure di non avvalersi della transazione, procedendo alla falcidia anche di tali voci di debito.Â
Concordato preventivo â Falcidia del credito da ritenute â AmmissibilitÃ
La specialità della regola contenuta nellâart. 182-ter legge fall. in relazione alla falcidiabilità dellâiva, e la conseguente inapplicabilità dei vincoli in essa contenuti al concordato senza transazione fiscale, depongono nel senso dellâaffermazione della piena falcidiabilità â al di fuori della transazione fiscale â anche del debito per ritenute, operando nella specie la stessa ratio che è alla base della decisione delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione 27 dicembre 2016, n. 26988.
Massime a cura di Franco Benassi
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