Piani attestati di risanamento e verifica della attitudine all'attuazione del piano
Pubblicato il 02/01/17 07:12 [Doc.2246]
di Redazione IL CASO.it
Cassazione civile, 19 dicembre 2016, n. 26226. Pres. Ragonesi. Relatore Francesco Antonio Genovese.
Piani attestati di risanamento â Verifica del tribunale â Mancanza di documenti rilevanti contemplati nella relazione del professionista â Dovere del tribunale di disporne lâacquisizione dâufficio
All'espletamento del dovere di verifica del giudice, mirata alla manifesta attitudine all'attuazione del piano di risanamento, non può essere d'ostacolo la mancata allegazione di un documento integrativo di detto piano, ancor più quando esso abbia già formato oggetto di valutazione attestativa da parte del professionista incaricato.
In casi siffatti, il tribunale, prima di adottare i provvedimenti conclusivi, ove ritenga indispensabile l'esame di documenti, non può semplicemente concludere per l'inesistenza del piano, ma deve chiedere i chiarimenti necessari e indicare alle parti le questioni rilevabili anche d'ufficio, se del caso disponendo l'acquisizione dei documenti, rientrando tale attività nei doveri ufficiosi di cooperazione in vista di una decisione rispettosa dei doveri del giusto processo e del tendenziale divieto di decisione a sorpresa.
(Va aggiunto che, nel caso di specie, il decreto impugnato non spiega le ragioni per cui il difetto di un solo documento integrativo di un piano dimostrato e comprovato, nonchè munito della complementare attestazione, comporti lâinesistenza del piano stesso)
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