Reclamo ex art. 18 l.f.: natura devolutiva e relativi limiti
Pubblicato il 09/01/17 07:12 [Doc.2277]
di Redazione IL CASO.it


Cass. civ, sez. I, 20 dicembre 2016, n. 26332. Pres. Nappi. Rel. Ferro.

Concordato preventivo – Inammissibilità – Dichiarazione di fallimento – Reclamo ex art. 18 l.f. – Natura devolutiva – Limite - Presupposti oggettivi o soggettivi della fallibilità che non siano in contestazione tra le parti

Il giudice del merito investito del reclamo avverso la sentenza di fallimento è tenuto ad esaminare, anche con esercizio dei poteri officiosi, tutti i temi di indagine oggetto di doglianza, benché attinenti a fatti (anteriori) non allegati nel corso del procedimento di primo grado o a nuove eccezioni in senso proprio, ed altresì quando il reclamante si limiti a riproporre le tesi difensive già addotte, senza contrastare altrimenti le motivazioni in base alle quali il tribunale le ha respinte. Il solo limite che detto giudice incontra è quello di non potersi spingere sino al punto di valutare d'ufficio la ricorrenza di quei soli presupposti, oggettivi o soggettivi, della fallibilità che non siano in contestazione tra le parti e, anche per tale via, possano comunque dirsi positivamente sussistenti. La menzionata natura devolutiva piena del reclamo, quale ricavata dall'art.18 legge fall. e per come precisata, quando la pronuncia di fallimento segua o sia contestuale ad una declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, concerne pertanto, in maniera inscindibile, sia il decreto di inammissibilità sia la sentenza dichiarativa di fallimento, contestuale o separata.

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