PCT: la rinnovazione tardiva del deposito sana "l'errore fatale" incolpevole
Pubblicato il 10/01/17 08:35 [Doc.2286]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Bologna, 12 dicembre 2016.
...la rinnovazione del deposito della comparsa di costituzione in data 5/12/16 ha sanato l'errore fatale, la cui incolpevolezza risulta accertata da questo giudice tramite le informazioni avute dalla cancelleria, la quale ha confermato che l'accettazione del deposito è stata impedita, incomprensibilmente, dalle caratteristiche di un file prodotto come documento allegato alla comparsa di costituzione suddetta, file depositato in formato pdf e quindi conformemente alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34 D.M. 44/11 (di cui al provvedimento DGSIA del 16/4/14), come conferma la circostanza che il deposito veniva inizialmente accertato dal gestore pec del Ministero;
ritenuto pertanto superfluo esaminare, nel caso in esame, l'istanza di rimessione in termini, pur evidenziando che l'istituto di cui all'art. 153 Co.2 c.p.c. appare applicabile all'ipotesi in esame in quanto espressione di un principio regolatore per cui chi non ha colpa in omissioni processuali non deve subire conseguenze negative; in questo senso non restrittivo è anche il dato letterale, che parla di "decadenze", con una significativa spia letterale, nonché la circostanza che l'istituto, essendo previsto da norma racchiusa nel libro primo, è istituto generale del processo; d'altro canto l'inspiegabilità dell'errore fatale di cui si discute, riferita dalla cancelleria che a sua volta si è consultata con i tecnici informatici, comporta la non imputabilità alla parte istante dell'omesso perfezionamento del suo deposito;
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