Nullità dei contratti swap sottoscritti dagli Enti Locali
Pubblicato il 13/01/17 20:31 [Doc.2303]
di Redazione IL CASO.it
Segnlazione e massima a cura dell'Avv. Duilio Manella
Tribunale di Chieti, 29 dicembre 2016.
Derivati sottoscritti da P.A. â Collar swap in cui il valore della floor supera quello del cap: nullità per violazione dellâart. 41 L 448/01 e DM 389/03. Sussiste â Necessità che sul margine si formi lâaccordo negoziale fra le parti, quale elemento essenziale del contratto. Sussiste â Maggiorazione implicita dellâalea contrattuale (quale margine dellâintermediario): contrasto con lâart. 21 co. 1 lett a) e b). Sussiste - Prassi internazionale di marginazione implicita dei derivati: rinvio agli usi per la determinazione della remunerazione e contrato con lâart. 23 co. 2 tuf. Sussiste - Prescrizione decennale del diritto al rimborso dei margini bancari dalla data di sottoscrizione dei contratti, Sussiste.
Gli Enti Locali sono stati autorizzati a sottoscrivere Interest Rate Swap dallâart. 41 L. 448/01 nei limiti dellâemanando decreto ministeriale, poi adottato con il D.M. 389/03, alla dichiarata finalità del contenimento della spesa pubblica e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Ne discende che le suddette prescrizioni assumono rango imperativo siccome a tutela della finanza pubblica.
Non è conforme al collar swap quale previsto dallâart. 3 co.2 lett.d) d.m. 389/2003, ed è pertanto nullo, il derivato nel quale lâopzione floor ceduta dallâEnte è di valore superiore allâopzione cap acquistata. La vendita di una opzione floor è legittima nei soli rigorosi limiti in cui serva a finanziare lâacquisto del cap, sia perché in tal senso depone la Circolare MEF 27/5/2004, sia soprattutto perché una diversa intepretazione è preclusa dai principi di ordine generale e di tutela del patrimonio pubblico, dovendo altrimenti ritenersi ammesso qualsiasi scambio di opzioni floor e cap, sol perché contestuale e indipendentemente dal rispettivo valore.
Lâinserimento della remunerazione bancaria nella struttura del derivato - tanto più se si risolve in un aggravio dellâalea posta a carico del cliente e quindi derogando al principio di equilibrio iniziale che altrimenti si sarebbe avuto - richiede lâadesione espressa del cliente, la cui mancanza determina la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per difetto di un elemento essenziale del contratto.
La maggiorazione dellâalea contrattuale (finalizzata a consentire la marginazione bancaria) â ove non esplicitata e ratificata dal cliente - legittima la risoluzione contrattuale per violazione dellâart. 21 L. 58/98 lì dove prescrive agli Intermediari di âservire al meglio gli interessi dei clientiâ (co. 1 lett a) e curarne lâadeguata informazione (lett. b) .
Il richiamo di prassi internazionali per legittimare la marginazione implicita dei contratti swap integra un richiamo agli usi nella determinazione della remunerazione dellâintermediario: incontra pertanto il divieto dellâart. 23 TUF e la nullità della remunerazione su eccezione del cliente.
Il diritto al rimborso della c.d. commissione implicita va ravvisato nella omessa ricostituzione della parità iniziale del contratto mediante erogazione di up front, nella misura in cui il premio (altrimenti dovuto) viene trattenuto per remunerare lâattività bancaria. Il diritto al rimborso si prescrive pertanto nellâordinario termine decennale dalla data di sottoscrizione del contratto, essendo questo il momento in cui sorge il diritto del cliente alla sua percezione ed essendo a suo carico lâeventuale successiva inerzia.
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