Anatocismo e prova del limite dellâapertura di credito
Pubblicato il 14/01/17 09:42 [Doc.2305]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura dellâ Avv. Marco Campanella
Tribunale di Milano, 11 gennaio 2017.
Anatocismo â Apertura di credito â Prova
Va dichiarata la nullità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari di conto corrente sottoscritti prima dellâentrata in vigore della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, come delle clausole prevedenti interessi ultralegali facenti rinvio ai cosiddetti âuso piazzaâ.
In difetto di prova circa lâadeguamento della Banca alla delibera citata C.I.C.R., deve escludersi la possibilità per la Banca di capitalizzare gli interessi passivi anche successivamente allâentrata in vigore di detta delibera.
Nel caso sia provata lâesistenza dellâapertura di credito - deducibile anche dagli estratti conto prodotti in giudizio con riferimento allâapplicazione di tassi differenti nella medesima liquidazione - ma non provato il limite della stessa, tutte le rimesse dovranno ritenersi ripristinatorie e conseguentemente andrà rigettata lâeccezione di prescrizione sollevata dalla Banca.
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