Fallimento: requisiti dimensionali, debiti contestati iscritti nel fondo rischi ed oneri
Pubblicato il 14/01/17 11:49 [Doc.2307]
di Redazione IL CASO.it
Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 601. Rel. Magda Cristiano.
Fallimento â Dichiarazione â Requisiti dimensionali â Indebitamento â Debiti contestati â Rilevanza â Fattispecie in tema di fondo rischi ed oneri
L'accertamento del requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) legge fall. va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti, ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte ed ancora sub iudice. Tale circostanza, infatti, non ne impedisce, di per sé sola, l'inclusione nel computo dell'indebitamento rilevante quale dato dimensionale dell'impresa per stabilirne l'assoggettabilità al fallimento, in quanto attiene a un dato oggettivo, che non dipende dall'opinione del debitore a riguardo e, al pari di ogni altro presupposto della dichiarazione di fallimento, non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere dell'apertura della procedura concorsuale.
Nel caso di specie la debitrice aveva iscritto oltre 1.400.000 euro nel fondo rischi ed oneri, a copertura di debiti litigiosi "certi" o "probabili", per cui la S.C. ha ritenuto che non fosse precluso al giudice del merito, cui compete in via esclusiva l'apprezzamento dei fatti rilevanti e decisivi per il giudizio, di ritenere detta appostazione indicativa dell'effettiva esistenza di quei debiti, ancorché non ancora giudizialmente accertati, anche in ragione del rapporto anomalo e squilibrato tra il loro elevato ammontare e quello, pressoché insignificante, dei debiti già esposti al passivo del bilancio.
Massima a cura di Franco Benassi
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