Efficacia erga omnes di clausole abusive
Pubblicato il 15/01/17 09:52 [Doc.2312]
di Redazione IL CASO.it


Corte Giust. UE, sez. V, sentenza 21 dicembre 2016 (Pres., J. L. da Cruz Vilaça, rel. E. Levits)

RINVIO PREGIUDIZIALE – DIRETTIVA 93/13/CEE – DIRETTIVA 2009/22/CE – TUTELA DEI CONSUMATORI – EFFICACIA ERGA OMNES DI CLAUSOLE ABUSIVE CONTENUTE IN UN REGISTRO PUBBLICO – SANZIONE PECUNIARIA INFLITTA A UN PROFESSIONISTA CHE HA UTILIZZATO UNA CLAUSOLA CONSIDERATA EQUIVALENTE A QUELLA CONTENUTA NEL SUDDETTO REGISTRO – PROFESSIONISTA CHE NON HA PARTECIPATO AL PROCEDIMENTO CONCLUSOSI CON LA DICHIARAZIONE DEL CARATTERE ABUSIVO DELLA CLAUSOLA – ARTICOLO 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA – NOZIONE DI “GIURISDIZIONE NAZIONALE, AVVERSO LE CUI DECISIONI NON POSSA PROPORSI UN RICORSO GIURISDIZIONALE DI DIRITTO INTERNO”»

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con gli articoli 1 e 2 della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, e alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che l’utilizzo di clausole di condizioni generali – il cui contenuto è equivalente a quello di clausole dichiarate illecite da una decisione giurisdizionale definitiva e annotate in un registro nazionale delle clausole di condizioni generali ritenute illecite – sia considerato con riferimento a un professionista che non è stato parte del procedimento che ha condotto all’annotazione di tali clausole nel suddetto registro, un comportamento illecito, sempreché – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – tale professionista goda di un diritto di ricorso effettivo, tanto avverso la decisione che riconosce l’equivalenza delle clausole confrontate, relativamente alla questione se, considerate tutte le circostanze rilevanti specifiche di ciascun caso, tali clausole siano in concreto identiche, segnatamente riguardo agli effetti prodotti a danno dei consumatori, quanto avverso la decisione che fissi, eventualmente, l’importo dell’ammenda inflitta. L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale come il giudice del rinvio, le cui decisioni, pronunciate nell’ambito di una controversia come quella del procedimento principale, possano essere oggetto di un ricorso per cassazione, non può essere qualificato come «giurisdizione (...), avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno.

Segnalazione a cura del Dott. Giuseppe Buffone


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