Patto di non concorrenza e sviamento di clientela
Pubblicato il 18/01/17 08:23 [Doc.2324]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione Studio Daverio&Florio

Trib. Treviso, sez. lavoro, ord. 31 ottobre 2016 - Est. Poirè

Rapporto di lavoro – Patto di non concorrenza – Sviamento di clientela
È legittimo il patto di non concorrenza che ha quale oggetto l’esercizio di specifiche mansioni, nell’arco di 18 mesi a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, all’interno di una sola regione italiana e per un corrispettivo pari ad un terzo dello stipendio annuale lordo, da erogarsi in tranches mensili (1)

(1) Con il provvedimento in esame, il Tribunale di Treviso si è pronunciato in merito alla violazione, da parte di un dipendente, del patto di non concorrenza sottoscritto con il precedente datore di lavoro, un Istituto bancario, all’atto delle dimissioni.
In particolare, l’Istituto bancario riteneva violato il patto di non concorrenza per aver il dipendente svolto attività di vendita, di gestione di portafogli finanziari, di intermediazione e consulenza finanziaria in concorrenza con l’Istituto e nell’ambito territoriale contemplato nel patto. Questa violazione avrebbe comportato una perdita di portafoglio quantificata in € 29.328.700,00, determinata dal passaggio di clienti dell’Istituto ricorrente al nuovo datore di lavoro del dipendente.
Il decreto cautelare reso in prima istanza dal medesimo Tribunale accoglieva le domande dell’Istituto bancario. Avverso tale decreto, il dipendente proponeva reclamo dolendosi, tra l’altro, della compromissione delle proprie capacità professionali in ragione dell’estensione territoriale del patto; dell’aver il patto attribuito all’Istituto bancario un potere unilaterale di recesso; dell’incongruità ed indeterminatezza del corrispettivo.
Il Giudice trevisano, premesso che l’oggetto del patto di non concorrenza concerneva l’esercizio di specifiche attività bancarie con riferimento al solo territorio veneto e per un periodo di appena diciotto mesi, rilevava che la delimitazione territoriale e temporale, unitamente alla possibilità di svolgere attività bancarie ulteriori rispetto a quelle contemplate nel patto, non comprimesse le potenzialità del lavoratore.
Il medesimo Giudice riteneva, altresì, che nessun potere di recesso unilaterale era stato concesso all’Istituto bancario, essendo al contrario quel potere connesso alla permanenza della condizione oggettiva dello svolgimento, da parte del dipendente, di mansioni di “gestore private”, tassativamente ed espressamente previste dal patto. Inoltre, era stato ritenuto perfettamente congruo il corrispettivo, pari a circa un terzo dello stipendio originariamente percepito, così come la sua corresponsione in tranches mensili durante l’esecuzione del patto.
E proprio in punto di congruità del corrispettivo del patto di non concorrenza, va segnalato come il provvedimento in esame si inserisca in un orientamento giurisprudenziale tutt’altro che consolidato. In una fattispecie analoga a quella in esame, invero, è stato ritenuto congruo il corrispettivo erogato in corso di rapporto e pari al 18% della retribuzione, a fronte di un vincolo semestrale con estensione sul solo territorio lombardo (Trib. Milano, 19 gennaio 2001).
In altri casi, invece, è stato ritenuto congruo un corrispettivo pari al 15% della retribuzione annuale (Pret. L’Aquila, 22 marzo 1989), ovvero dell’importo totale delle retribuzioni percepite dal dipendente negli ultimi due anni (Trib. Milano, 22 ottobre 2003) a fronte di un vincolo biennale esteso a tutti i paesi dell’Unione Europea (allora Comunità Europea).
In altri casi ancora, infine, è stato ritenuto congruo perfino un corrispettivo pari al 10% del compenso mensile normalmente erogato, a fronte di un patto di non concorrenza esteso ad uno specifico settore merceologico e della comprovata fungibilità della professionalità maturata dal lavoratore (Trib. Torino, 27 luglio 2001).
Avv. Fabrizio Daverio - Daverio&Florio


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