Nuova legge sulla continuità affettiva: convocazione degli affidatari in udienza.
Pubblicato il 22/01/17 09:30 [Doc.2345]
di Redazione IL CASO.it


Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 17 gennaio 2017 (est. G. Buffone)

LEGGE 173 DEL 2015 SULLA CONTINUITÀ AFFETTIVA DEI MINORI – OBBLIGO DI CONVOCARE L’AFFIDATARIO O L’EVENTUALE FAMIGLIA COLLOCATARIA NEI PROCEDIMENTI CIVILI SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE – AFFIDATARI – QUALITÀ DI “PARTI” – ESCLUSIONE – FONTI DI INFORMAZIONE – SUSSISTE

In materia di procedimento civile avente ad oggetto (anche) la responsabilità genitoriale, la norma sulla partecipazione dell’affidatario o del collocatario al processo, di cui all’art. 5, comma I, legge 184 del 1983, come modificata dalla Legge 173 del 2015, opera esclusivamente nell’ipotesi in cui il minore versi in una situazione di affidamento familiare. Ove un affidamento familiare sussista, per gli affidatari valgono le medesime regole fissate per i parenti e familiari nei procedimenti di protezione giuridica degli adulti vulnerabili ove si è chiarito che le persone “altre” che il giudice “deve” sentire non rivestono la veste di parti in senso tecnico-giuridico, svolgendo mere funzioni consultive: sono, cioè, cd. "fonti di informazioni" per il giudice (v. quanto all’art. 712 c.p.c., Cass. civ., sez. I, sentenza 22 aprile 2009 n. 9628). Non trattandosi di litisconsorti o di persone che possano assumere la qualità di “parte” nel processo, agli stessi deve essere resa nota l’udienza del rito alla quale possono partecipare, per presentare memorie scritte oppure rendere dichiarazioni.


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