Nuova legge sulla continuità affettiva: convocazione degli affidatari in udienza.
Pubblicato il 22/01/17 09:30 [Doc.2345]
di Redazione IL CASO.it
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 17 gennaio 2017 (est. G. Buffone)
LEGGE 173 DEL 2015 SULLA CONTINUITÃ AFFETTIVA DEI MINORI â OBBLIGO DI CONVOCARE LâAFFIDATARIO O LâEVENTUALE FAMIGLIA COLLOCATARIA NEI PROCEDIMENTI CIVILI SULLA RESPONSABILITÃ GENITORIALE â AFFIDATARI â QUALITÃ DI âPARTIâ â ESCLUSIONE â FONTI DI INFORMAZIONE â SUSSISTE
In materia di procedimento civile avente ad oggetto (anche) la responsabilità genitoriale, la norma sulla partecipazione dellâaffidatario o del collocatario al processo, di cui allâart. 5, comma I, legge 184 del 1983, come modificata dalla Legge 173 del 2015, opera esclusivamente nellâipotesi in cui il minore versi in una situazione di affidamento familiare. Ove un affidamento familiare sussista, per gli affidatari valgono le medesime regole fissate per i parenti e familiari nei procedimenti di protezione giuridica degli adulti vulnerabili ove si è chiarito che le persone âaltreâ che il giudice âdeveâ sentire non rivestono la veste di parti in senso tecnico-giuridico, svolgendo mere funzioni consultive: sono, cioè, cd. "fonti di informazioni" per il giudice (v. quanto allâart. 712 c.p.c., Cass. civ., sez. I, sentenza 22 aprile 2009 n. 9628). Non trattandosi di litisconsorti o di persone che possano assumere la qualità di âparteâ nel processo, agli stessi deve essere resa nota lâudienza del rito alla quale possono partecipare, per presentare memorie scritte oppure rendere dichiarazioni.
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