Spese per recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica
Pubblicato il 23/01/17 08:18 [Doc.2346]
di Redazione IL CASO.it
Ok ai bonifici disposti tramite Istituti di pagamento
I bonifici effettuati tramite conti aperti presso âIstituti di pagamentoâ sono validi ai fini delle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica, così come quelli disposti attraverso banche e Poste. Con la risoluzione n.9/E di oggi, lâAgenzia delle Entrate chiarisce che il requisito del pagamento tramite bonifico bancario o postale, necessario per lâaccesso alle due agevolazioni, è rispettato anche quando il pagamento è emesso da conti accesi presso gli istituti di pagamento introdotti dal Dlgs n. 11/2010, vale a dire i soggetti diversi dalle banche autorizzati dalla Banca dâItalia a prestare sul mercato servizi come la gestione di un conto, lâesecuzione di pagamenti tramite bonifico, lâemissione e ricarica di carte di pagamento e money transfer. Ok anche se il cliente dellâIstituto è il destinatario del bonifico â Analogamente, nel caso in cui il destinatario del bonifico con il riferimento allâagevolazione fiscale sia un cliente dellâistituto, affinché la detrazione sia valida occorre che siano assolti gli stessi adempimenti previsti a carico di banche e Poste italiane. Lâistituto di pagamento dovrà quindi: versare le ritenute, certificare al beneficiario lâammontare delle somme e delle ritenute effettuate e indicarle nella dichiarazione dei sostituti dâimposta insieme ai dati identificativi del destinatario del bonifico. A ciò si aggiunge lâobbligo di trasmettere in via telematica allâAmministrazione finanziaria i dati relativi al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti. I requisiti necessari per lâIstituto di pagamento - Per consentire ai contribuenti che hanno ordinato il bonifico di fruire della detrazione è necessario che lâIstituto di pagamento abbia aderito alla Rete nazionale interbancaria e utilizzi la procedura âTrifâ, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti per lâapplicazione della ritenuta, sia alla trasmissione allâAmministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti.
Roma, 20 gennaio 2017
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