Sovraindebitamento: voto del creditore ipotecario parzialmente soddisfatto e silenzio assenso
Pubblicato il 25/01/17 08:23 [Doc.2358]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Santa MAria Capua Vetere, 17 gennaio 2017. Giudice Loredana Ferrara.

Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Gianluigi Passarelli

Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento – Ammissibilità – Maggioranza

Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento – Applicazione sistema di voto concordatario

Il creditore ipotecario che sia solo parzialmente soddisfatto dalla proposta ha diritto di esprimersi, al fine del raggiungimento della maggioranza per l’approvazione dell’accordo, solo per quella parte del proprio credito non soddisfatto.

Ai fini dell’esclusione dal voto e per il calcolo della maggioranza, al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento si applica, per analogia, il sistema di voto concordatario (artt. 128 e 178 l.f.). Per coerenza sistematica, quindi, il termine di 10 gg. fissato dall’ art. 11 della legge n. 3 del 2012 ha carattere perentorio, con la conseguenza che devono intendersi assenzienti i creditori che non fanno pervenire la dichiarazione esplicita di dissenso nel termine prescritto dalla norma.


© Riproduzione Riservata