Ritardo nell'adempimento e segnalazione alla Centrale Rischi
Pubblicato il 26/01/17 08:18 [Doc.2361]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Bari, 11 gennaio 2017. Giudice Rana.
Segnalazione e massima a cura dellâAvv. Giuseppe Angiuli del Foro di Bari
Centrale Rischi di Banca d'Italia â Segnalazione a sofferenza - Presupposti - Obblighi dell'intermediario.
In base alla lettura delle istruzioni di Banca d'Italia, è da escludere che il mero ritardo nell'adempimento o che lo stesso inadempimento possano da soli giustificare la segnalazione alla Centrale Rischi in posizione di sofferenza.
La preventiva attività valutativa dell'intermediario sui presupposti per la segnalazione a sofferenza deve estendersi anche a rapporti bancari distinti da quello intrattenuto con l'intermediario segnalante.
Prima di segnalare un nominativo a sofferenza, l'intermediario è tenuto ad effettuare una verifica sull'intera esposizione debitoria del cliente, inclusa l'emissione di decreti ingiuntivi contro lo stesso ed è inoltre tenuto ad accertare l'effettiva consistenza patrimoniale del cliente in relazione all'ammontare del credito, la circostanza se si tratti di debitore monoaffidato o pluriaffidato, l'eventuale esistenza di iniziative giudiziarie da parte di terzi creditori e la capacità reddituale del cliente.
L'eventuale pendenza di un giudizio per l'accertamento del credito non può di per sè giustificare la segnalazione a sofferenza laddove la concreta situazione del cliente non crei alcun allarme quanto alla sua solvibilità .
Centrale Rischi di Banca d'Italia â Segnalazione a sofferenza - Credito contestato - Potere di delibazione del giudice - Danno "in re ipsa" - liquidazione del danno su basi equitative.
In caso di credito oggetto di contestazione (cd. "credito litigioso"), il giudice deve accertare la legittimità della segnalazione a sofferenza avvalendosi del suo potere di delibazione sul fumus boni iuris della contestazione del credito e, con essa, della domanda di cancellazione della segnalazione.
E' contraria al canone generale della buona fede la segnalazione a sofferenza da parte di un istituto di credito alla Centrale Rischi di un debito del cliente che risulti tra le parti contestato qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e sia alla base del rifiuto del debitore di adempiere.
Il danno derivante da illegittima segnalazione a sofferenza, sia nella sua componente patrimoniale che in quella morale e d'immagine, è sempre in re ipsa. La liquidazione del danno può operare unicamente ricorrendo a criteri equitativi e/o forfetari.
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