Notifica solo nulla? Il giudice deve ordinarne la rinnovazione
Pubblicato il 27/01/17 08:18 [Doc.2363]
di Redazione IL CASO.it
à il caso della restituzione del piego al mittente per compiuta giacenza, in mancanza del relativo avviso di recapito, quando è stata utilizzata la spedizione postale âdirettaâ
Lâomesso compimento di alcuna delle formalità prescritte per la notificazione di un atto del processo tributario comporta la mera nullità , e non lâinesistenza, della notifica e impone al giudice, in assenza di sanatoria a seguito di costituzione dellâintimato, di ordinarne la rinnovazione.
Così ha concluso la Corte suprema, con la sentenza 25095 del 7 dicembre 2016, che ha cassato la pronuncia della Ctr che aveva, invece, erroneamente, ritenuto il vizio della notifica causa di inammissibilità dellâimpugnazione.
La vicenda processuale
Due contribuenti impugnavano con successo, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari, avvisi di accertamento per Irpef relativa allâanno 1999.
Lâappello dellâufficio veniva dichiarato inammissibile dal collegio regionale pugliese (sentenza 152/2/09 del 21 dicembre 2009) il quale, premesso che gli appellati non si erano costituiti, riteneva nulla la notificazione dellâimpugnazione eseguita a mezzo del servizio postale.
In particolare, secondo i giudici di seconde cure, dallâavviso di ricevimento del piego raccomandato risultava che lâatto non era stato consegnato al destinatario per assenza temporanea dello stesso, senza peraltro che fosse attestato il compimento delle formalità â deposito del piego presso lâufficio postale e comunicazione al destinatario della giacenza â prescritte dalla legge per tale fattispecie.
Avverso il decisum di secondo grado, lâAgenzia ricorreva in sede di legittimità , eccependo in particolare violazione e falsa applicazione dellâarticolo 16, comma 3, del Dlgs 546/1992; del Dpr 655/1982 (regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni) e dellâarticolo 8 della legge 890/1982.
La parte pubblica osservava che lâufficio aveva proceduto alla notifica dellâappello in via diretta a mezzo del servizio postale e che il piego era stato restituito al mittente per compiuta giacenza, ragione per cui riteneva o che la notifica avrebbe dovuto essere ritenuta valida o che, comunque, il giudice avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione.
La pronuncia della Corte
Il Collegio supremo ha accolto il ricorso dellâAgenzia, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa per lâeventuale prosieguo alla medesima Ctr di Bari in diversa composizione.
In particolare, spiega la Corte, per consolidata giurisprudenza di nomofilachìa, nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie di merito, ove il gravame venga notificato ex articolo 16, comma 3, del Dlgs 546/1992, mediante spedizione postale âdirettaâ â cioè senza intermediazione dellâufficiale giudiziario o di altro agente notificatore â âla disciplina applicabile non è quella dettata dalla legge n. 890 del 1982, bensì quella concernente il servizio postale ordinarioâ.
Questâultima, per quanto dâinteresse, prevede che le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate al destinatario rimangono in giacenza negli uffici di destinazione per un periodo di trenta giorni e che della giacenza deve essere dato avviso al destinatario (articolo 40 del Dpr 655/1982 e articoli 24 e 25 del Dm 1° ottobre 2008, applicabili ratione temporis alla fattispecie; attualmente, in luogo di questa seconda norma, si veda lâarticolo 25 dellâallegato A alla delibera dellâAutorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 385/13 del 20 giugno 2013).
Date tali premesse, la Cassazione ha concluso che, così come per le ipotesi di omesso invio della raccomandata informativa di cui allâarticolo 8 della legge 890/1982, anche nel caso in cui sia mancato lâinvio al destinatario dellâavviso di giacenza della raccomandata ordinaria, âsi configura la nullità (non lâinesistenza) della notifica dellâatto dâimpugnazione, con conseguente obbligo del giudice, in assenza di sanatoria a seguito di costituzione dellâintimato, di ordinarne la rinnovazioneâ.
Osservazioni
Nella dinamica dei rapporti giuridici, la notificazione costituisce un momento essenziale al fine di determinare la conoscenza legale di un atto (âsostanzialeâ o âprocessualeâ) in capo a un determinato soggetto: nel processo, in particolare, la funzione della notificazione è quella di consentire la corretta instaurazione del contraddittorio e lâesercizio del diritto di difesa, nel rispetto dellâarticolo 24 della Costituzione.
La delicatezza e lâimportanza del procedimento si manifestano attraverso una dettagliata e minuziosa disciplina delle relative forme, il cui rispetto garantisce il perfezionamento âlegaleâ della procedura sia per il notificante che per il destinatario.
Ma cosa accade quando lâiter procedimentale non sia stato rispettato e lâatto non sia pervenuto nella sfera di legale conoscenza del destinatario?
Nel caso esaminato dalla Cassazione, come illustrato, lâappello dellâAgenzia delle Entrate non era stato recapitato per temporanea assenza del destinatario e il relativo piego era stato depositato, secondo quanto previsto dalla disciplina di riferimento, presso lâufficio postale, senza che peraltro, di tale giacenza, fosse data notizia allâinteressato, attraverso il prescritto avviso, finalizzato a consentirgli di provvedere al ritiro.
Questa circostanza ha determinato un vizio della notificazione che il giudice di merito ha correttamente qualificato come nullità , ritenendo, peraltro, stavolta erroneamente, che la stessa determinasse lâinammissibilità del gravame.
La Corte ha ribaltato il verdetto, riportandosi al consolidato principio per il quale, in tutte le ipotesi in cui la notificazione dellâatto processuale è stata materialmente eseguita e la controparte non si è costituita in giudizio, il rilievo della semplice nullità della notifica impone al giudice di ordinarne la rinnovazione ai sensi degli articoli 291 e 350 cpc, con la conseguenza che lâeventuale sentenza emessa senza che sia stato disposto il rinnovo della notificazione è affetta da nullità e può essere impugnata per violazione di legge (da ultimo, Cassazione, sezioni unite, 14916/2016; Cassazione, pronunce 12055/2016, 5955/2016, 14174/2015 e 10196/2015).
In sostanza, quindi, in presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica; in mancanza, la sentenza sarà nulla e potrà essere annullata dal giudice superiore.
Massimo Cancedda
pubblicato Martedì 24 Gennaio 2017
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