Decadenza benefici prima casa: lâAgenzia âascoltaâ il giudice
Pubblicato il 27/01/17 08:33 [Doc.2373]
di Redazione IL CASO.it
Lâamministrazione finanziaria, sulla base di un consolidato orientamento della Corte di cassazione, rivede la propria posizione e allarga le maglie della disciplina di favore
Arriva un nuovo chiarimento in materia di benefici âprima casaâ da parte dellâAgenzia delle Entrate. E si tratta di una presa di posizione destinata ad avere positivi effetti sulla disciplina del regime fiscale di favore. Lâamministrazione, infatti, con la risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2017, âaggiornaâ un proprio precedente orientamento e amplia lâambito delle ipotesi in cui non si decade dallâagevolazione.
Come noto, la disciplina relativa ai benefici âprima casaâ (Nota II-bis, articolo 1, Tariffa parte I allegata al Dpr 131/1986) prevede, tra le cause di decadenza, il trasferimento dellâimmobile comprato in regime agevolato prima che siano passati cinque anni dallâacquisto. Per evitare la decadenza (e, quindi, il pagamento delle imposte nella misura ordinaria, più una sanzione del 30%), il contribuente deve, entro un anno dalla cessione, acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Con precedenti documenti di prassi, peraltro, lâAgenzia aveva chiarito che, in tal caso, lâagevolazione comunque si conserva se il contribuente, sempre entro un anno, compra un terreno su cui costruisce un immobile ânon di lussoâ utilizzabile come abitazione principale. Ciò anche se il fabbricato non sia stato ultimato, essendo sufficiente che si sia in presenza di un rustico comprensivo delle mura perimetrali e della copertura (cfr risoluzione n. 44/E del 16 marzo 2004 e circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, paragrafo 5.2).
Questa âaperturaâ dellâAgenzia delle Entrate è stata oggetto di unâulteriore interpretazione estensiva da parte della Corte di cassazione.
In diverse pronunce, infatti, i giudici di legittimità hanno ritenuto che, in caso di vendita infraquinquennale, per evitare la decadenza dai benefici è sufficiente che, entro un anno, il contribuente costruisca un nuovo immobile da adibire a propria abitazione principale, anche se il terreno su cui avviene lâedificazione fosse già di sua proprietà . Pertanto, secondo la Cassazione, ai fini del mantenimento dellâagevolazione, non assume alcuna rilevanza il momento in cui è stato acquistato il terreno su cui sorge il nuovo fabbricato (cfr sentenze 27 novembre 2015, n. 24253; 12 marzo 2015, n. 8847; 1° luglio 2016, n. 13550; 16 settembre 2016, n. 18214).
Sulla base dellâorientamento della suprema Corte, quindi, lâAgenzia delle Entrate ha rivisto la propria precedente posizione e ha affermato che nellâipotesi in cui, prima che siano decorsi cinque anni, venga venduto lâimmobile acquistato con i benefici âprima casaâ, non si decade dallâagevolazione se, entro un anno dalla cessione, su un terreno di cui si sia già proprietari, venga costruito un immobile a uso abitativo (di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9), da adibire a propria abitazione principale, che il contribuente utilizzi come dimora abituale.
Gennaro Napolitano
pubblicato Giovedì 26 Gennaio 2017
(www.fiscooggi.it)
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