Trasferimento della residenza di uno dei genitori e “maternal preference"
Pubblicato il 29/01/17 08:20 [Doc.2383]
di Redazione IL CASO.it


Collocamento del minore, trasferimento della residenza di uno dei genitori e diritti costituzionalmente garantiti del genitore. Il principio della “maternal preference” in relazione agli accertamenti di fatto.

Corte di Appello di Ancona, 27 dicembre 2016.

Segnalazione e massima a cura dell’ Avv. Bruno Nigro - b.nigro@nigrotrust.org

Famiglia – separazione e divorzio – figlio naturale – affidamento congiunto - collocamento del minore presso uno dei genitori – diritti costituzionali del genitore collocatario – valutazione dell’interesse del minore

Nel caso di affidamento congiunto del minore, per il genitore collocatario stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non conculcabile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali, sicché, in casi del genere, il giudice è tenuto esclusivamente a stabilire quale sia la soluzione più opportuna per la prole. Il diritto del genitore di determinarsi liberamente in ordine al luogo di ubicazione della propria sede domiciliare e familiare, garantito dalla normativa costituzionale, non è suscettibile di essere valutato negativamente se non quando se ne ponga l'assoluta necessità ai fini della tutela del superiore interesse del minore e, cioè, quando il mutamento della residenza e della collocazione del minore stesso siano concretamente e comprovatamente incompatibili con le esigenze fondamentali personali di quest'ultimo, oltre che con l’interesse alla conservazione di un equilibrato e proficuo rapporto anche con il genitore che non sia prevalente collocatario. Il principio della “maternal preference”, non è inteso in senso assoluto, ma va valutato in relazione agli accertamenti di fatto del CTU.


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