Sequestri preventivi obbligatori
Pubblicato il 02/12/13 00:00 [Doc.241]
di Redazione IL CASO.it
E' comunque obbligatorio e non facoltativo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche se adottato ex articolo 19 del dlgs 231/01 ai danni di una società e non nei confronti di una persona fisica ex articolo 322-ter cp. Inutile appellarsi alla formulazione letterale della norma e in particolare al passaggio in cui si dice che la misura "può" essere adottata, laddove la disposizione allude ai requisiti necessari per l'emanazione dell'atto ablativo e non ad una presunta sua natura facoltativa. La regola vale anche in presenza del fallimento della società , dove pure ci sono in gioco gli interessi dei creditori. Il ricorso della curatela fallimentare è stato accolto soltanto rispetto al valore dei beni sottoposti all'atto ablativo; per il resto risulta infondato, specie laddove sostiene la tesi della facoltatività del sequestro preventivo ex <231>. Infatti per adottare la misura cautelare ex <231> devono ricorrere due presupposti: l'impossibilità di procedere alla confisca diretta del prezzo o del profitto; l'equivalenza di valore tra i beni confiscati ed il prezzo o il profitto derivante dal reato. Insomma: da questo punto di vista non c'è alcuna differenza con la confisca per equivalente regolamentata dal codice penale (articoli 322-ter, 640-quater, 644 cp).
a cura di Studio Commerciale Corteselli & Associati
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