Sequestri preventivi obbligatori
Pubblicato il 02/12/13 00:00 [Doc.241]
di Redazione IL CASO.it


E' comunque obbligatorio e non facoltativo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche se adottato ex articolo 19 del dlgs 231/01 ai danni di una società e non nei confronti di una persona fisica ex articolo 322-ter cp. Inutile appellarsi alla formulazione letterale della norma e in particolare al passaggio in cui si dice che la misura "può" essere adottata, laddove la disposizione allude ai requisiti necessari per l'emanazione dell'atto ablativo e non ad una presunta sua natura facoltativa. La regola vale anche in presenza del fallimento della società, dove pure ci sono in gioco gli interessi dei creditori. Il ricorso della curatela fallimentare è stato accolto soltanto rispetto al valore dei beni sottoposti all'atto ablativo; per il resto risulta infondato, specie laddove sostiene la tesi della facoltatività del sequestro preventivo ex <231>. Infatti per adottare la misura cautelare ex <231> devono ricorrere due presupposti: l'impossibilità di procedere alla confisca diretta del prezzo o del profitto; l'equivalenza di valore tra i beni confiscati ed il prezzo o il profitto derivante dal reato. Insomma: da questo punto di vista non c'è alcuna differenza con la confisca per equivalente regolamentata dal codice penale (articoli 322-ter, 640-quater, 644 cp).


a cura di Studio Commerciale Corteselli & Associati


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