Invio âdati fatturaâ e spesometro: ecco i chiarimenti dellâAgenzia
Pubblicato il 08/02/17 23:33 [Doc.2439]
di Redazione IL CASO.it
Arrivano le indicazioni da seguire per la corretta compilazione del file, nel tracciato xml, e per la comunicazione da trasmettere online allâamministrazione finanziaria
La legge 23/2014 ha delegato il Governo ad adottare misure volte a incentivare, in materia di Iva, lâutilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi con lâobiettivo di ridurre il numero di adempimenti amministrativi e contabili gravanti sui contribuenti.
A tal fine, è stata introdotta la possibilità per i soggetti passivi di optare (con riguardo alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017) per la trasmissione telematica allâAgenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni (articolo 3, comma 1, Dlgs 127/2015). Inoltre, lâAgenzia può acquisire gli stessi dati anche nel caso in cui il soggetto trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di interscambio (Sid).
A regime, lâopzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre dellâanno precedente e ha effetto per lâanno solare in cui ha inizio la trasmissione telematica dei dati e per i quattro anni solari successivi. Al termine di tale periodo, se non revocata, lâopzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano lâattività in corso dâanno e che intendono esercitare lâopzione sin dal primo giorno di attività , lâopzione ha effetto dallâanno solare in cui viene esercitata.
Per il 2017 - primo anno di attuazione della disposizione in esame - lâopzione può essere esercitata, utilizzando i servizi telematici dellâAgenzia delle entrate, a partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017.
Esercitata lâopzione, il contribuente (o il suo intermediario) può compilare e inviare le informazioni attraverso una procedura gratuita, disponibile sul sito dellâAgenzia ovvero, in alternativa, utilizzando specifici software di mercato.
Lo scorso 28 ottobre, peraltro, è stato emanato il provvedimento del direttore dellâAgenzia, con cui sono state rese note - unitamente alle specifiche tecniche - le regole per la trasmissione telematica, le informazioni da inviare, il loro formato, i termini di trasmissione e le modalità tecniche con le quali vengono comunicati i dati garantendone la sicurezza.
Trasmissione telematica: la compilazione del file âDati fatturaâ
Dal punto di vista strettamente tecnico, le informazioni da trasmettere allâAgenzia sono contenute in un file denominato âDati fatturaâ, in formato xml.
Con la circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, lâAgenzia innanzitutto fornisce utili chiarimenti per la corretta compilazione del file, con particolare riguardo alle informazioni da inserire nel tracciato relative alla tipologia e alla natura (ai fini Iva) dellâoperazione indicata in fattura (infatti, laddove lâoperazione non comporti lâannotazione dellâimposta, è necessario specificane la natura per poter liquidare correttamente lâIva).
Ciò posto, lâAgenzia precisa che, con riguardo alle fatture emesse, il dato âNaturaâ dellâoperazione deve essere inserito nel tracciato del file solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato lâimposta in fattura, avendo inserito una specifica annotazione. Per queste operazioni, quindi, non deve essere valorizzato il campo âImpostaâ, ma il campo âNaturaâ (corrispondente allâannotazione), con lâinserimento di una specifica codifica, secondo lo schema indicato nella tabella sottostante.
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE CODIFICA
Escluse N1 â escluse ex articolo 15
Non soggette N2 â non soggette
Non imponibili N3 â non imponibile
Esenti N4 â esente
Soggette al regime del margine N5 â regime del margine / Iva non esposta in fattura
Soggette a inversione contabile/reverse charge N6 â inversione contabile (reverse charge)
Soggette a modalità speciali di
determinazione/assolvimento dellâIva N7 â Iva assolta in altro Stato Ue
Per le fatture ricevute, il campo âNaturaâ può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse, con lâunica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti lâannotazione âinversione contabile (reverse charge)â, oltre a riportare nel campo âNaturaâ la codifica âN6â vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi âImpostaâ e âAliquotaâ.
Con riguardo al dato da inserire nel tracciato del file relativo al numero della fattura, lâAgenzia precisa che il relativo campo deve essere sempre valorizzato.
Si ricorda, inoltre, che lâindicazione del dato relativo ai campi âdetraibileâ e âdeducibileâ è facoltativa (il dato, infatti, è riferito allâeventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo allâacquirente o committente persona fisica che non opera nellâesercizio di impresa, arte o professione).
Ulteriori chiarimenti vengono, infine, forniti per la corretta compilazione dei tracciati del file âDati fatturaâ, con riferimento: ai campi âStabile organizzazioneâ e âRappresentante fiscaleâ; ai dati relativi alle importazioni (bollette doganali); al documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita - indicazione dei dati analitici delle singole fatture; ai dati relativi alle operazioni soggette a inversione contabile (intracomunitarie e interne); ai dati relativi a operazioni extracomunitarie; ai dati relativi alle fatture per le attività rientranti nel regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche (legge 398/1991).
Chiarimenti relativi allo âspesometroâ
Nella circolare in esame, lâAgenzia fornisce chiarimenti anche in ordine allo âspesometroâ, vale a dire allâobbligo della comunicazione â entro lâultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre â dei dati delle fatture emesse e ricevute (questâultime se registrate), previsto dallâarticolo 21 del Dl 78/2010, come modificato dal decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2017 (Dl 193/2016). In particolare, lâAgenzia precisa che:
i chiarimenti forniti in ordine ai dati fattura per la trasmissione telematica opzionale valgono anche per assolvere lâobbligo dello spesometro
i contribuenti che non hanno esercitato lâopzione per la trasmissione telematica possono sfruttare il Sistema di interscambio per emettere o ricevere fatture elettroniche; in tal caso, i âdati delle fatture emesse e ricevuteâ sono acquisiti dallâAgenzia delle Entrate (nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sid, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture â o anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole â con la trasmissione dei dati fatture).
La circolare, inoltre, indica i soggetti esclusi (in tutto o in parte) dallâobbligo dello spesometro.
Più precisamente sono del tutto esonerati i contribuenti:
che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane
in regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge190/2014)
che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per lâimprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti âminimiâ).
Le amministrazioni pubbliche, invece, sono esonerate dallâobbligo di invio dei dati delle fatture ricevute (resta invece obbligatorio lâinvio dei dati delle fatture, e relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di interscambio).
Infine, la circolare chiarisce che, nei casi di operazioni straordinarie (o altre trasformazioni sostanziali soggettive), a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa deve trasmettere distinte comunicazioni relative ai:
dati delle sue fatture
dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia lâoperazione straordinaria
dati delle fatture relative al periodo precedente lâoperazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per lâinvio non erano ancora decorsi.
Gennaro Napolitano
pubblicato Martedì 7 Febbraio 2017
(www.fiscooggi.it)
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