Domanda di alimenti del convivente: non proponibile nel giudizio dei figli
Pubblicato il 10/02/17 00:20 [Doc.2446]
di Redazione IL CASO.it
Trib. Milano, sez. IX civ., 23 gennaio 2017, Pres. Cattaneo, rel. Buffone
ALIMENTI IN FAVORE DEL CONVIVENTE â ART. 1 COMMA 65 LEGGE 76 DEL 2016 â PROPONIBILITÃ DELLA DOMANDA ALIMENTARE NELLA CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO I FIGLI â ESCLUSIONE
Allâistituto degli alimenti va ricondotta la domanda alimentare del convivente di fatto, come riconosciuta dallâart. 1 comma 65 della legge 76 del 2016. La controversia in materia di alimenti è regolata dalle norme di diritto sostanziale di cui agli artt. 433 e ss c.c. e dalle norme processuali di cui agli artt. 163 e ss c.p.c. Eâ competente il giudice ordinario in composizione monocratica, senza intervento del Pubblico Ministero. Lâazione va introdotta con atto di citazione. La controversia avente ad oggetto il conflitto genitoriale in caso di figli nati fuori da matrimonio è regolata dalle norme di diritto sostanziale di cui agli artt. 337-bis e ss c.c. e dalle norme di diritto processuale di cui allâart. 38 disp att c.c., come riscritto dallâart. 3 comma 1 della legge 219 del 2012. Per lâeffetto, nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile: il tribunale competente provvede in composizione collegiale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Sussiste competenza funzionale del Tribunale. Alla luce dei riferimenti normativi sin qui illustrati, deve ritenersi inammissibile la domanda ex art. 1 comma 65 legge 76/2016 proposta nel giudizio camerale ex art. 38 disp. att. c.c.: lâart. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Gli argomenti che possono essere svolti per giustificare il cumulo possono essere individuati nella evidente economica processuale che si realizzerebbe trattando i âproblemiâ della famiglia in unâunica causa: tuttavia, lâopportunità della trattazione contestuale delle due cause se da un lato evita ai conviventi una pluralità di processi, dâaltro canto rischia di rallentare e appesantire la trattazione della controversia minorile, alla quale il Legislatore riserva un regime accelerato e semplificato al fine di consentire al giudice del conflitto genitoriale di pervenire velocemente a misure regolative definitive. Se in occasione della domanda minorile il giudice dovesse anche istruire la causa di alimenti, questa finalità sarebbe se non compromessa quanto meno frustrata.
ALIMENTI IN FAVORE DEL CONVIVENTE â DIRITTO AGLI ALIMENTI â NASCITA â APPLICABILITÃ ALLE CONVIVENZE TERMINATE PRIMA DEL 5 GIUGNO 2016 â ESCLUSIONE
La legge 76 del 2016 ha introdotto nellâordinamento il diritto agli alimenti in favore del convivente con decorrenza dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore delle nuove norme); pertanto, una pretesa alimentare del convivente more uxorio è possibile solo per quelle convivenze che siano cessate a partire dal 5 giugno 2016: il diritto alimentare, infatti, nella convivenza di mero fatto, sorge nel momento in cui si verifica lo stato di bisogno e coincide, dunque, con la cessazione del legame.
Massime a cura di Giuseppe Buffone
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