Pubblicità comparativa e confronto obiettivo dei prezzi
Pubblicato il 10/02/17 00:20 [Doc.2454]
di Redazione IL CASO.it
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione), 8 febbraio 2017
Nella causa C 562/15
Rinvio pregiudiziale â Pubblicità comparativa â Direttiva 2006/114/CE â Articolo 4 â Direttiva 2005/29/CE â Articolo 7 â Confronto obiettivo dei prezzi â Omissione ingannevole â Pubblicità in cui sono posti a confronto i prezzi di prodotti venduti in negozi diversi quanto a dimensioni o tipologia â Liceità â Informazione rilevante â Grado e supporto dellâinformazione
Lâarticolo 4, lettera a) e c), della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, in combinato disposto con lâarticolo 7, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dellâ11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretato nel senso che può essere illecita, ai sensi della prima delle menzionate disposizioni, una pubblicità , come quella in discussione nel procedimento principale, in cui sono posti a confronto i prezzi di prodotti venduti in negozi diversi quanto a tipologia o dimensioni, laddove tali negozi appartengano ad insegne ognuna delle quali dispone di una gamma di negozi diversi quanto a tipologia e dimensioni e lâoperatore pubblicitario confronti i prezzi applicati nei negozi di dimensioni o tipologia superiori della propria insegna con quelli rilevati in negozi di dimensioni o tipologia inferiori delle insegne concorrenti, a meno che i consumatori non siano informati, in modo chiaro e dal messaggio pubblicitario stesso, che il raffronto è stato effettuato fra i prezzi applicati nei negozi di dimensioni o tipologia superiori dellâinsegna dellâoperatore pubblicitario e quelli rilevati in negozi di dimensioni o tipologia inferiori delle insegne concorrenti.
Spetta al giudice del rinvio, per valutare la liceità di una simile pubblicità , verificare se, nel procedimento principale, alla luce delle circostanze della fattispecie, la pubblicità di cui trattasi soddisfi il requisito di obiettività del confronto e/o presenti un carattere ingannevole, da un lato, prendendo in considerazione la percezione dei prodotti in parola da parte del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto e, dallâaltro, tenendo conto delle indicazioni che compaiono nella menzionata pubblicità , in particolare di quelle relative ai negozi dellâinsegna dellâoperatore pubblicitario e a quelli delle insegne concorrenti i cui prezzi sono stati posti a confronto, e, più in generale, di tutti gli elementi della medesima.
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