Autorizzazione del creditore ad accedere direttamente alle banche dati
Pubblicato il 14/02/17 19:35 [Doc.2479]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Pistoia, 13 Febbraio 2017 Est. Fontani.
Segnalazione dellâ Avv. Eleonora Magnanini e dellâAvv. Tiziana Bellarosa
Esecuzioni mobiliari - Autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex articolo 492-bis c.p.c. â Articolo 155-quater disp. Att. C.p.c. - emanazione dei decreti attuativi da parte del Ministero della Giustizia â necessità â insussistenza - Richiesta del Ministero alle pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati â Convenzione â necessitÃ
Pubblicazione dellâelenco delle banche dati sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia
Lâarticolo 155-quater disp. Att. C.p.c., a seguito delle modifiche introdotte dallâarticolo 14 d.l. n. 83/2015, convertito in Legge n. 132/2015, non prevede più che lâaccesso alle banche dati sia subordinato alla emanazione di decreti attuativi da parte del Ministero della Giustizia ma, piuttosto, a una richiesta del ministero alle pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati. Lâarticolo prevede, altresì, che, fino allâadozione degli standard di comunicazione e delle regole tecniche specifiche da parte dellâAgenzia per lâItalia digitale, lâaccesso degli ufficiali giudiziari è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informativa dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della Giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici lâelenco delle banche dati per le quali è possibile lâaccesso da parte dellâufficiale giudiziario.
Esecuzioni mobiliari â Mancato funzionamento delle strutture tecnologiche degli ufficiali giudiziari per lâaccesso alle banche dati - Autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex articolo 492-bis c.p.c. - Autorizzazione del creditore procedente ad accedere direttamente alle informazioni contenute nelle banche dati â PossibilitÃ
Lâarticolo 155-quinques disp. Att. C.p.c. stabilisce espressamente che, nellâipotesi in cui le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non siano funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di rito, possa ottenere direttamente dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater delle disp. Att. C.p.c. le informazioni nelle stesse contenute. In altre parole, lâarticolo stabilisce che il creditore possa essere autorizzato allâaccesso diretto fino alla pubblicazione delle banche dati sui portali dei servizi telematici, allo scopo di ricercare i beni del debitore da sottoporre a pignoramento.
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