
Esecuzione delle decisioni in materia di alimenti: esecuzione diretta, senza intermediazione dellâAutorità Centrale
Pubblicato il 15/02/17 21:46 [Doc.2480]
di Redazione IL CASO.it
Corte Giust. UE, sez. VI, sentenza 9 febbraio 2017 (Pres. E. Regan, rel. C.G. Fernlund)
Nella causa Câ283/16
RINVIO PREGIUDIZIALE â REGOLAMENTO (CE) N. 4/2009 â ARTICOLO 41, PARAGRAFO 1 â RICONOSCIMENTO DELLâESECUZIONE DELLE DECISIONI E DELLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI â ESECUZIONE DI UNA DECISIONE IN UNO STATO MEMBRO â PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DIRETTAMENTE ALLâAUTORITÃ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO DELLâESECUZIONE â NORMATIVA NAZIONALE CHE IMPONE IL RICORSO ALLâAUTORITÃ CENTRALE DELLO STATO MEMBRO DELLâESECUZIONE
1) Le disposizioni del capo IV del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e allâesecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e in particolare lâarticolo 41, paragrafo 1, di tale regolamento, devono essere interpretate nel senso che un creditore di alimenti, il quale ha ottenuto una decisione in suo favore in uno Stato membro e che desidera ottenerne lâesecuzione in un altro Stato membro, può presentare la sua domanda direttamente allâautorità competente di questâultimo Stato membro, come un giudice specializzato, e non può essere obbligato a presentare la sua domanda a detta autorità per il tramite dellâautorità centrale dello Stato membro dellâesecuzione.
2) Gli Stati membri devono garantire la piena efficacia del diritto previsto dallâarticolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 modificando, se necessario, le loro norme procedurali. In ogni caso, spetta al giudice nazionale applicare le disposizioni di tale articolo 41, paragrafo 1, disapplicando, allâoccorrenza, le disposizioni contrarie del diritto nazionale, e, di conseguenza, consentire ad un creditore di alimenti di presentare la sua domanda direttamente dinanzi allâautorità competente dello Stato membro dellâesecuzione, anche qualora il diritto nazionale non lo preveda.
Massime a cura di Giuseppe Buffone
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