Mediazione: il dissenso è valido solo se informato e motivato
Pubblicato il 16/02/17 22:36 [Doc.2490]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Vasto, 16 febbraio 2017. Giudice Fabrizio Pasquale.

Mediazione – Mancata adesione del soggetto invitato – Comunicazione scritta di diniego prima del primo incontro – Validità del diniego – Non sussiste – Responsabilità ex art.8, comma 4bis, D.Lgs.28/2010: sussiste

Il diniego del consenso ad intraprendere un percorso di mediazione può essere validamente espresso solo se la manifestazione di volontà negativa che la parte esprime sia: a) preceduta da un’adeguata opera di informazione del mediatore circa la ratio dell’istituto, le modalità di svolgimento della procedura, i possibili vantaggi rispetto ad una soluzione giudiziale della controversia, i rischi ragionevolmente prevedibili di un eventuale dissenso e l’esistenza di efficaci esiti alternativi del conflitto; b) per altro verso, supportata da adeguate ragioni giustificatrici che siano non solo pertinenti rispetto al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilità logica prima ancora che giuridica.
Quando la parte invitata, senza partecipare alle attività informative e di interpellanza da espletarsi al primo incontro annuncia la propria assenza si deve ritenere che il dissenso così manifestato non sia stato validamente espresso, perché – a prescindere dalla validità delle argomentazioni giustificative – la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole e informata.
Ne deriva che l’organismo di mediazione non è tenuto a prendere in considerazione o ad esaminare ne merito detta comunicazione. [Fattispecie in materia di mancata adesione alla mediazione da parte di un istituto bancario, che il Giudice ha condannato ai sensi dell’art.8, comma 4bis, D.L. 28/10.]


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