Azione contro il singolo condomino e invalidità della delibera
Pubblicato il 16/02/17 22:36 [Doc.2494]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Roma 23 gennaio 2017. Giudice Bertuzzi.
Condominio â Debito del singolo condomino per il pagamento degli oneri condominiali â Attualità â Validità della delibera â Esclusione â Impugnazione -NecessitÃ
Le censure avverso le delibere dell'assemblea del condominio possono essere proposte e sono esaminabili dal giudice soltanto nel giudizio che segue all'impugnativa della delibera stessa, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., e non anche in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., in cui il controllo del giudice è limitato, sotto questo profilo, alla sola verifica della perdurante esistenza ed efficacia della relativa delibera. Un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che l'attualità del debito del singolo condomino per il pagamento dei relativi oneri non è subordinato alla validità della deliberazione di spesa, ma solo alla sua perdurante operatività , in quanto non sospesa nel giudizio riguardante la sua legittimità , con l'effetto che, nell'ipotesi in cui l'amministratore del condominio promuova il procedimento monitorio per la riscossione degli oneri condominiali, l'eventuale opposizione da parte del condomino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, non anche la validità della deliberazione avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali, che può essere contestata unicamente con l'impugnazione di cui all'art. 1137 del codice civile (Cass. S.U. n. 26629 del 2009; Cass. n. 17014 del 2010; Cass. n. 17206 del 2005)
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