Vendita contrattuale nel fallimento e cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli
Pubblicato il 18/02/17 22:36 [Doc.2508]
di Redazione IL CASO.it
Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2017. Pres. Nappi. Rel. Bernabai.
Segnalazione del Dott. Stefano Valentin
Fallimento â Liquidazione dellâattivo â Vendita attuata in forma contrattuale â Cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione
In tema di vendita fallimentare - non importa se attuata in forma contrattuale, e non tramite esecuzione coattiva - trova applicazione l'art. 108, comma 2, legge fall., con la conseguente cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione ed ammissione del creditore ipotecario al concorso, con rango privilegiato sull'intero prezzo pagato, incluso l'acconto versato al venditore in bonis (e quindi, con perfetta equivalenza, sotto questo profilo, ad una vendita nelle forme dell'esecuzione forzata).
Massima a cura di Franco Benassi
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