Competenza giurisdizionale per la modifica dei provvedimenti già assunti
Pubblicato il 18/02/17 09:35 [Doc.2509]
di Redazione IL CASO.it
Segnlazione e massima a cura del Dott. Giuseppe Buffone
Corte Giust. UE, sez. I, sentenza 15 febbraio 2017 C-499/15
«RINVIO PREGIUDIZIALE â COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE â COMPETENZA IN MATERIA DI RESPONSABILITà GENITORIALE â REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 â ARTICOLI DA 8 A 15 â COMPETENZA IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI â REGOLAMENTO (CE) N. 4/2009 â ARTICOLO 3, LETTERA D) â DECISIONI CONTRAPPOSTE EMESSE DA GIUDICI DI STATI MEMBRI DIFFERENTI â MINORE CHE RISIEDE ABITUALMENTE NELLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA DELLA MADRE â COMPETENZA DEI GIUDICI DELLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA DEL PADRE A MODIFICARE UNA DECISIONE PASSATA IN GIUDICATO DA ESSI PRECEDENTEMENTE ADOTTATA E RIGUARDANTE LA RESIDENZA DEL MINORE, LE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI E LâESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA â INSUSSISTENZA»
L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, e l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere interpretati nel senso che, in un procedimento come quello principale, i giudici dello Stato membro che hanno adottato una decisione passata in giudicato in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari riguardanti un figlio minore non sono più competenti a pronunciarsi su una domanda di modifica dei provvedimenti adottati con tale decisione, qualora la residenza abituale del minore si trovi nel territorio di un altro Stato membro. La competenza a pronunciarsi su tale domanda spetta ai giudici di quest'ultimo Stato membro.
© Riproduzione Riservata