Lâinstitore con âmano liberaâ è certo amministratore di fatto
Pubblicato il 21/02/17 08:19 [Doc.2517]
di Redazione IL CASO.it
I giudici di legittimità , così come affermato in altre occasioni, hanno dato prevalenza allâaspetto fattuale concreto piuttosto che a quello formale della carica soggettiva
Lâinstitore può essere equiparato allâamministratore âdi fattoâ e, quindi, rispondere del reato di omessa dichiarazione assieme al titolare dellâimpresa, in presenza di una procura institoria âamplissimaâ.
Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 3890 del 27 gennaio 2017.
I fatti
La Corte dâappello di Genova ha confermato la decisione con la quale il tribunale della stessa città aveva condannato il titolare di una procura institoria che, al fine di evadere le imposte, non aveva presentato, essendovi obbligato, le dichiarazioni annuali 2005 e 2006 (articolo 5, Dlgs 74/2000).
In particolare, il giudice di primo grado indicava il ricorrente quale responsabile dei reati a lui ascritti sulla base di una procura institoria a lui conferita con atto notarile dalla madre, titolare di una ditta individuale, e con la quale gli venivano attribuiti poteri molto ampi.
La Corte, tuttavia, riteneva che la procura doveva considerarsi di carattere generale, diversamente da quanto riportato nei capi dâimputazione.
Lâimputato ha proposto ricorso in Cassazione, personalmente, non condividendo lâaffermazione della sentenza impugnata, perché equiparava alla figura giuridica del mandatario con rappresentanza quella dellâamministratore di fatto. Ha lamentato, quindi, (anche) violazione dellâarticolo 606 cpp (in particolare, del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, stabilito dallâarticolo 521 cpp e sanzionato con la nullità dal successivo articolo 522 cpp), e dellâarticolo 2205 cc. A suo parere, infatti, lâaver interloquito con gli ispettori, fornendo la documentazione richiesta, non poteva costituire un elemento indiziario idoneo a evocare la figura dellâamministratore di fatto, poiché rientrava tra i compiti dellâinstitore previsti dallâarticolo 2205 cc. Inoltre, mancando una contestazione nellâimputazione del concorso con il titolare dellâimpresa, risultava evidente la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza.
La Cassazione ha respinto il ricorso e, con riferimento alla ritenuta posizione del ricorrente quale amministratore di fatto e alla mancanza nellâimputazione della contestazione del concorso con lâamministratore di diritto, ha affermato che â⦠la sentenza impugnata (e in doppia conforme la sentenza di primo grado) con motivazione adeguata ed immune da contraddittorietà e da manifeste illogicità individua nel ricorrente lâamministratore di fatto in relazione alla nomina quale procuratore generale della defunta madre amministratore di dirittoâ¦â.
Osservazioni
I giudici di legittimità hanno dato atto che, nel caso al loro esame, la procura institoria concedeva allâuomo tutti i poteri dellâimprenditore, â⦠ivi espressamente compresi quelli di fare pratiche in via amministrativa presso le autorità governative, regionali ... e fiscali e presentare ricorsiâ. à di palmare evidenza che si trattava di una procura institoria amplissima che bene consentiva lâaffermata equiparazione con lâamministrazione di fatto.
Per costante giurisprudenza di legittimità , infatti, in tema di reati tributari, la Cassazione ha affermato che, ai fini dellâattribuzione a un soggetto della qualifica di amministratore âdi fattoâ, non occorre lâesercizio di âtuttiâ i poteri tipici dellâorgano di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (nn. 47239/2016, 22108/2015 e 35346/2013).
La figura dellâamministratore di fatto, inoltre, è legislativamente prevista nellâarticolo 2639, comma 1, cc, secondo il quale, per i reati societari, â⦠al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzioneâ. Con la precisazione che âsignificatività â e âcontinuità â non comportano necessariamente lâesercizio di âtuttiâ i poteri propri dellâorgano di gestione, ma richiedono lâesercizio di unâapprezzabile attività gestoria (Cassazione, n. 43300/2005).
Si tratta, cioè di poteri che devono estrinsecarsi, comunque, nellâesercizio concreto e con un minimo di continuità delle funzioni proprie degli amministratori o una di esse, coordinata con le altre. Se, quindi, non può essere ritenuto amministratore di fatto sic et simpliciter colui che si ingerisca, genericamente o una tantum, nellâattività sociale, il giudice di merito, invece, non può prescindere dallâesame delle funzioni di rappresentanza i cui effetti si riflettono sullâattività esterna dellâente (Cassazione, n. 1154/1991). Tali conclusioni valgono anche per i reati tributari.
La Cassazione, oltre che per i reati societari previsti dallâarticolo 2629 cc, ha chiarito che lâamministratore di fatto risponde anche di altri reati commessi in tale veste (Cassazione, n. 39535/2012, per i reati fallimentari, e n. 23425/2011, per i reati previsti dal Dlgs 74/2000).
E a prescindere dalla circostanza che la procura fosse speciale o generale. Ma la sentenza non chiarisce tale aspetto, limitandosi ad affermare che lâindicazione della procura speciale del ricorrente, nellâimputazione, aggiungeva un elemento di valutazione del giudice di merito. Probabilmente perché i giudici di legittimità hanno più volte precisato, dando prevalenza allâaspetto fattuale concreto piuttosto che a quello formale della carica soggettiva, che la prova della qualifica di amministratore di fatto può trarsi anche dal conferimento di una procura generale ad negotia quando questa, per lâattribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica dellâesistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale (Cassazione, nn. 23031/2016 e 2793/2014), a prescindere dal nomen di amministratore.
Infine, la sentenza impugnata non è risultata viziata neppure dallâassenza di contestazione dei reati allâamministratore di diritto in concorso con il ricorrente, amministratore di fatto.
A tale riguardo, la Corte ha ritenuto non chiaro cosa lamentasse lâimputato. Se, infatti, per consolidato orientamento di legittimità il ruolo di amministratore di fatto vale a qualificarlo come soggetto attivo del reato e, come tale, quale diretto destinatario dei precetti violati, si deve ravvisare nel formale titolare dellâimpresa il concorrente che non ha impedito lâevento.
Di conseguenza, lâimputazione in concorso con la madre dellâimputato, deceduta in primo grado e titolare della ditta individuale, e il riconoscimento dellâimputato quale amministratore di fatto della stessa ditta non determinavano la lamentata lesione del contraddittorio proprio per il titolo della contestazione (in concorso ex articolo 110 cp).
Romina Morrone
pubblicato Lunedì 20 Febbraio 2017
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