Il risarcimento del danno non patrimoniale, contenuto nell’art. 139 Cod. Ass., è “euro-compatibile”
Pubblicato il 24/10/13 00:00 [Doc.253]
di Redazione IL CASO.it


Nils Wahl

Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 72/166/CEE — Articolo 3 — Direttiva 84/5/CEE — Articolo 1 — Direttiva 90/232/CEE — Articolo 1 bis — Diritto al risarcimento — Limitazione del diritto al risarcimento — Danno non patrimoniale (art. 139 Cod. Ass.).


L’articolo 3 della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, l’articolo 1, paragrafo 1, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, e l’articolo 1 bis della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, devono essere interpretati nel senso che non ostano a disposizioni nazionali, come l’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che istituisce il Codice delle assicurazioni private, che stabilisce criteri per la quantificazione del risarcimento dovuto dall’assicurazione per i danni non patrimoniali subiti dalle vittime di incidenti automobilistici. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Giuseppe Buffone


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