Notifica contestata: in giudizio non va prodotta copia della cartella
Pubblicato il 27/02/17 06:30 [Doc.2550]
di Redazione IL CASO.it
In caso di spedizione diretta di raccomandata con ricevuta di ritorno, è sufficiente esibire lâavviso di ricevimento e gli estratti di ruolo cui lâatto riscossivo si riferisce
Nei giudizi in cui è in contestazione la notifica della cartella di pagamento, non sussiste un onere in capo allâagente della riscossione di produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa, oltre allâavviso di ricevimento.
Sono le conclusioni affermate dalla Corte di cassazione nellâordinanza n. 3212 del 7 febbraio 2017, in continuità con lâorientamento espresso in precedenti pronunce.
I fatti
Lâordinanza in commento è stata emessa dalla Corte suprema in relazione al ricorso proposto da Equitalia Nord Spa avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia â confermando la sentenza di primo grado â aveva ritenuto, tra lâaltro, che nel giudizio, nellâambito del quale si contesti la mancata notifica della cartella esattoriale, lâagente della riscossione è onerato della produzione in giudizio anche di copia della cartella medesima.
Si trattava, nel caso di specie, di notifica di cartella di pagamento eseguita mediante invio diretto, da parte dellâagente della riscossione, di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Lâorientamento espresso dalla Ctr della Lombardia si riscontra frequentemente nelle decisioni dei giudici di merito, a conclusione di giudizi avanti le commissioni tributarie ovvero avanti il tribunale ordinario nei giudizi di esecuzione forzata.
In particolare, in tale sede, si afferma che, ai fini della dimostrazione del perfezionamento del procedimento di notifica mediante invio diretto, non è sufficiente la produzione dellâavviso di ricevimento e degli estratti di ruolo cui la cartella si riferisce.
Nel caso esaminato, Equitalia ha proposto il ricorso in Cassazione fondato sul vizio di violazione di legge e, precisamente, sulla violazione dellâarticolo 26, comma 1, del Dpr 602/1973 (recante disposizioni sulla notificazione della cartella di pagamento) â ai sensi del quale âLa notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nellâavviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è lâabitazione, lâufficio o lâaziendaâ â oltre che delle norme che regolano lâonere della prova.
La sentenza
La Corte suprema, con lâordinanza 3212/2017, richiamando proprie precedenti pronunce sul tema (cfr ex multis, Cassazione, 26244/2016, 12352/2016, 3452/2016, 2790/2016, 12888/2015), ha ribadito che, nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, ânon sussiste un onere, in capo allâagente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessaâ, con ciò disattendendo le conclusioni raggiunte dai giudici di merito.
Tale affermazione si ritrae, in primo luogo, dalla circostanza che la cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, mentre il titolo esecutivo è costituito dal ruolo.
LâAmministrazione ânon è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitriceâ; la produzione dellâestratto di ruolo è idonea a individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella e a documentare la pretesa fiscale (cfr Cassazione, 26244/2016 e 12888/2015, nelle quali si afferma, altresì, che âEssendo stati prodotti gli estratti del ruolo, essi sono validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, sia per la prova del credito esattoriale che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca lâamministrazione. Lâestratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, â¦â).
Inoltre, lâarticolo 26, comma 1, del Dpr 602/1973, come chiarito in sede di legittimità , âprevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed allâufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicatiâ.
In tal caso, âla notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dallâavviso di ricevimento, senza necessità di unâapposita relata, visto che è lâufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, lâesecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e lâeffettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26 â¦â (cfr Cassazione, 2790/2016).
La disposizione in esame, quindi, come evidenziato dai giudici di legittimità , non impone allâagente della riscossione lâonere di depositare in giudizio la copia della cartella di pagamento ai fini della prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data né la redazione di una apposita relata. La prova, infatti, secondo il giudice di legittimità âè assolta mediante la produzione dellâavviso di ricevimentoâ.
Ciò in quanto, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento â mediante la quale può essere notificata la cartella di pagamento senza intermediazione dellâufficiale giudiziario, per espressa previsione di legge â è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.
Ai sensi di tale disciplina, un atto pervenuto allâindirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a questâultimo, operando la presunzione di conoscenza di cui allâarticolo 1335 del codice civile (âLa proposta, lâaccettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nellâimpossibilità di averne notiziaâ), superabile solo se il destinatario medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nellâimpossibilità di prenderne cognizione.
Pertanto, come chiarito in numerose pronunce, âuna volta che la cartella sia pervenuta allâindirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a questâultimo â¦â. E ancora, âla prova dellâarrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., lâinvio e la conoscenza dellâatto, spettando al destinatario lâonere eventuale di provare che il plico non conteneva lâavvisoâ (cfr Cassazione, 26244/2016 e 20786/2014).
Inoltre, nella sentenza 20027/2011, la Corte suprema evidenzia che tale presunzione non opera â e si inverte lâonere della prova â soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico e il destinatario contesti tale circostanza.
In sostanza, vige nellâordinamento un principio di conoscenza legale, da parte del destinatario, dellâatto ritualmente notificato a mezzo di servizio postale (come attestato dallâavviso di ricevimento) che esclude, in ogni caso, che sia il mittente a dover fornire la prova (anche) del contenuto dellâatto notificato (cfr Cassazione, 21852/2016).
Letizia Berti
pubblicato Giovedì 23 Febbraio 2017
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