Atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, prescrizione ed onere della prova
Pubblicato il 25/02/17 19:17 [Doc.2558]
di Redazione IL CASO.it


Corte D’Appello di Ancona del 22.02.2017 - Giudice Relatore Dott.ssa Paola Damiani - Presidente Dott. Bruno Castagnoli

Conto corrente bancario con apertura di credito - Rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale - Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria - Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali non pattuiti - Rigetto dell'appello avanzato dalla Banca.

In tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l'onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata. L’apertura di credito non ha bisogno per la sua validità di essere pattuita per iscritto. In mancanza di un valido contratto di conto corrente con espressa e corretta pattuizione, non sono dovuti gli interessi ultralegali e neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, le valute e le c.m.s. (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara)

Massima e segnalazione a cura dell' Avv. Emanuele Argento


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