Compensi di periti e consulenti: decreto a registrazione volontaria
Pubblicato il 28/02/17 06:30 [Doc.2562]
di Redazione IL CASO.it


Gli atti giudiziari per i quali l’obbligo sussiste in termine fisso sono solo quelli tassativamente elencati nell’articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986

Il decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato (articolo 168 del Dpr 115/2002 - Testo unico in materia di spese di giustizia) è un provvedimento di volontaria giurisdizione privo del carattere della decisorietà, per il quale, pertanto, non sussiste obbligo di registrazione.
Qualora la parte ne abbia interesse, può richiederla volontariamente (articolo 8 del Dpr 131/1986).
Questo è il parere espresso, con la risoluzione 23/E del 24 febbraio 2017.

Il quesito
Il chiarimento è stato richiesto da una direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate che ha manifestato il dubbio se i provvedimenti in parola siano assimilabili, per contenuto e procedimento, ai decreti ingiuntivi e ricadenti, pertanto, nell’articolo 8 della tariffa del Tur (Dpr 131/1986) con aliquota proporzionale del 3% o dell’1%, anche se il contenuto e la forza giuridica dell’atto sono assolutamente analoghi al decreto di ingiunzione (quindi 3%).

L’interpretazione prospettata
La Dp ritiene che i decreti di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato non rientrino nel novero degli atti dell’autorità giudiziaria, ordinaria e speciale, in materia di controversie civili, che definiscono - anche parzialmente - il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, di cui all’articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, bensì nella previsione residuale dell’articolo 2 della tabella (atti per i quali non vi è l’obbligo della registrazione).

Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Il combinato disposto dell’articolo 37 del Dpr 131/1986 e dell’articolo 8 della tariffa, parte I, consente di individuare gli atti giudiziari in materia di controversie civili che assumono rilevanza ai fini dell’imposta di registro.
In particolare, l’articolo 8 della tariffa disciplina la tassazione degli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le pronunce che rendono efficaci in Italia sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali.
L’elenco degli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso ha carattere tassativo, non meramente esemplificativo.

Già con la risoluzione 263/E del 2007 era stato affermato che non tutti gli atti emessi dall’autorità giudiziaria vanno assoggettati a tassazione, ma solo quelli che intervengono nel merito del giudizio, come confermato dall’articolo 2 della tabella, secondo cui non vi è obbligo di registrare gli atti giudiziari “diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa”.

Ciò posto, essendo il decreto in esame un provvedimento di volontaria giurisdizione, cioè privo del carattere della decisorietà e non idoneo a incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali, non è riconducibile alla previsione normativa dell’articolo 8 della tariffa, parte I.
Ne consegue che, non trattandosi di provvedimento che interviene nel merito del giudizio, sulla base di quanto previsto dall’articolo 2 della tabella, non c’è obbligo di registrare il decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato.
Ovviamente, se la parte vi ha interesse, potrà richiedere volontariamente la registrazione del provvedimento.
Sonia Angeli
pubblicato Venerdì 24 Febbraio 201
(www.fiscooggi.it)


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