Detrazioni spese veterinarie nella precompilata redditi 2017
Pubblicato il 28/02/17 08:19 [Doc.2571]
di Redazione IL CASO.it
COMUNICATO STAMPA
Dichiarazione precompilata redditi 2017 con detrazioni spese veterinarie
Per usufruire della detrazione non è necessario conservare la ricetta basta lo scontrino âparlanteâ
Spazio anche alle spese veterinarie tra le voci mediche riportate nella dichiarazione precompilata. Dal 1 gennaio 2016, infatti, la platea dei soggetti interessati allâobbligo della trasmissione telematica dei dati è estesa anche alle strutture autorizzate alla âvendita al dettaglio dei medicinali veterinariâ che, come previsto dalla legge di Stabilità 2016, sono quindi tenute a comunicare al Sistema tessera sanitaria (Sts) le spese, in questo caso quelle veterinarie, sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Semplificazione e snellimento degli adempimenti, non è necessario lâobbligo di conservazione della ricetta â In particolare, come chiarisce la risoluzione 24/E, diffusa oggi, in occasione dellâinserimento delle spese veterinarie nella precompilata, non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino âparlanteâ. Si tratta quindi di un ulteriore chiarimento sulla via della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti a carico dei contribuenti, grazie allâintroduzione della dichiarazione dei redditi precompilata. In cosa consiste la detrazione per le spese veterinarie â In pratica, come ricordato dal documento di prassi, è possibile detrarre dallâIrpef il 19% delle spese veterinarie sostenute nell'anno, fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (Cfr. circolare n. 207 del 2000). Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti. La possibilità di portare in detrazione tali esborsi, prosegue la risoluzione, è inoltre limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite. Le spese per le quali non scatta la detrazione â La risoluzione conclude facendo chiarezza sulle singole voci di spesa che comunque non possono usufruire della detrazione del 19%. In particolare, ne sono escluse le spese per mangimi speciali e per antiparassitari perché tali prodotti non sono classificati come farmaci veterinari da parte del Ministero della Salute.
Roma, 27 febbraio 2017
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