Procedimento di sospensione della delibera di esclusione di socio di cooperativa
Pubblicato il 03/03/17 06:41 [Doc.2589]
di Redazione IL CASO.it
Trubunale Firenze, 23 febbraio 2017.
Segnalazione e massime a cura dellâavv. Fabrizio Gioffredi
Procedimento ex art.2378 co. 3 c.c. â Applicabilità alle società cooperative
Termini per la proposizione del ricorso ex art. 2378 co. 3 c.c. â Necessaria pendenza del giudizio di merito â Non necessaria contestualità con lâiscrizione a ruolo del giudizio di merito
Procedimento ex art.2378 co.3 c.c. â Periculum in mora â Necessaria valutazione del pregiudizio che subirebbe la società dalla sospensione della delibera impugnata
Benché nel nostro ordinamento non sia più previsto, a seguito dellâabolizione del cd. rito societario avvenuta con il d.lgs. 69/2009, uno strumento cautelare tipico per la sospensione delle deliberazioni dellâassemblea di società cooperativa, è applicabile anche alle società cooperative, stante lâespresso meccanismo di rinvio previsto dallâart. 2519 c.c., lo strumento impugnatorio di cui allâart. 2378 co. 3 c.c., espressamente previsto per le società per azioni; sarebbe, invero, del tutto irragionevole escludere lâapplicabilità dellâart. 2378, co. 3 c.c., e rinvenire nella tutela dâurgenza ex art. 700 c.p.c. lâunico strumento finalizzato alla sospensiva, poiché detta tutela ha carattere del tutto residuale, essendo ammissibile solo ove non sussistano i presupposti di fatto e di diritto per accedere a diversi rimedi.
Lâistanza di cui allâart. 2378 co. 3 c.c. può essere proposta anche non contestualmente allâintroduzione del giudizio, ma in un momento successivo; invero, il riferimento, nellâart. 2378 co. 3 c.c. alla contestualità tra il deposito del ricorso ed il deposito della citazione, va inteso nel senso che il legislatore ha inteso correlare la proposizione dellâistanza cautelare alla pendenza del giudizio di merito.
Relativamente al periculum in mora, va osservato che la regola di giudizio formulata dallâart. 2378 co. 4 c.c., non costituisce applicazione pedissequa del generale principio secondo cui nel procedimento cautelare il presupposto del pericolo debba essere parametrato sul solo ricorrente. A mente del citato art. 2378 co.4 c.c., infatti, il giudice deve procedere ad una comparazione tra il pregiudizio che subirebbe lâistante dalla esecuzione della delibera e quello che subirebbe la società dalla sospensione della sua esecuzione, dovendosi effettuare un bilanciamento tra lâinteresse ad agire in via cautelare del socio e quello a resistere della società : tale meccanismo derogatorio evidenzia lâattenzione del legislatore allâopportunità di salvaguardare la stabilità degli atti della società adottante il provvedimento, che viene ritenuta essenziale per il buon funzionamento dellâimpresa collettiva sul mercato. In ragione del dettato normativo, pertanto, lâinteresse della società alla continuità e alla stabilizzazione dellâorganizzazione dellâimpresa costituisce parte integrante e determinante della suddetta valutazione comparativa.
© Riproduzione Riservata