Le Sezioni Unite ritornano sul tema del frazionamento del credito unitario
Pubblicato il 03/03/17 06:57 [Doc.2595]
di Redazione IL CASO.it


a cura di Giuseppe Buffone

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 16 febbraio 2017 n. 4090 (Pres. Canzio, rel. Di Iasi)

FRAZIONAMENTO DEL CREDITO UNITARIO – RAPPORTO DI LAVORO – PRETESE CREDITORIE DEL LAVORATORE CONTRO IL DATORE – CONCETTO DI “UNICO RAPPORTO OBBLIGATORIO” – PLURALITÀ DI CREDITI RIFERIBILI A UN UNICO RAPPORTO DI DURATA – FRAZIONABILITÀ DELLE PRETESE – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE

L’infrazionabilità del singolo diritto di credito si afferma nella considerazione che la parte può disporre della situazione sostanziale ma non dell’oggetto del processo, da relazionarsi al diritto soggettivo del quale si lamenta la lesione, in tutta l’estensione considerata dall’ordinamento. La violazione del divieto di infrazionabilità è sanzionata con la improponibilità che colpisce le domande proposte successivamente alla prima. Tutta, il concetto di "unico rapporto obbligatorio" è stato espressamente affermato soltanto in relazione ad un singolo credito e non anche in relazione ad una pluralità di crediti riferibili ad un unico rapporto di durata. Pertanto, una volta cessato il rapporto di lavoro, il lavoratore non è tenuto ad avanzare in un unico contesto giudiziale tutte le pretese creditorie che sono maturate nel corso del suddetto rapporto o che trovano titolo nella cessazione del medesimo: pertanto, il frazionamento di esse in giudizi diversi non costituisce abuso sanzionabile con l’improponibilità della domanda. Va chiarito, però, quanto segue: se sono proponibili separatamente le domande relative a singoli crediti distinti, pur riferibili al medesimo rapporto di durata, le questioni relative a tali crediti che risultino inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili - nonché, in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo - possono anch’esse ritenersi proponibili separatamente, ma solo se l’attore risulti in ciò "assistito" da un oggettivo interesse al frazionamento.


FRAZIONAMENTO DEL CREDITO UNITARIO – CREDITI DISTINTI – MEDESIMO RAPPORTO DI DURATA – FRAZIONAMENTO – POSSIBILITÀ – SUSSISTE – LIMITI

Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.c


FRAZIONAMENTO DEL CREDITO UNITARIO – SINGOLO CREDITO – RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER LA PARTE DOCUMENTALE – RICORSO PER RITO SOMMARIO PER LA PARTE NON DOCUMENTALE – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE

Il creditore può, in relazione ad un singolo, unico credito, agire con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua senza incorrere in un abuso dello strumento processuale per frazionamento del credito.


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