Somministrazione di gas: chiusura per morosità del punto di riconsegna e onere della prova
Pubblicato il 05/03/17 19:22 [Doc.2603]
di Redazione IL CASO.it
TRIBUNALE DI VERONA, 5 marzo 2017. Giudice Mirenda.
Somministrazione di gas - Testo integrato morosità gas (TIMG) - Richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità â Ricorso in via dâurgenza â Onere della prova a carico della società di somministrazione â Produzione del contratto â NecessitÃ
La lettura della disposizione normativa contenuta nellâart. 5 del Testo integrato morosità gas (TIMG), avente ad oggetto la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità , deve essere condotta in modo costituzionalmente orientato, tenendo conto del collegamento esistente tra le due fattispecie negoziali considerate (lâuna tra impresa di distribuzione e utente del servizio di distribuzione, lâaltra tra questâultimo e il cliente finale), la cui esistenza costituisce il presupposto di una disciplina parzialmente eterointegrata destinata a regolare compiutamente ed armonicamente un servizio pubblico essenziale quale la somministrazione di energia.
Pertanto, la società distributrice, concessionaria del servizio gas, che intenda accedere allâimmobile dellâutente per disabilitare il contatore del gas, ha lâonere di produrre il contratto di fornitura stipulato dalla società di vendita del gas con lâutente stesso e ciò al fine di provare la legittimazione passiva di questi rispetto ad una pretesa giuridica che, sebbene stimolata dalla società di vendita, è riconducibile alla società istante.
Massima a cura di Redazione IL CASO.it
© Riproduzione Riservata