Nuovi controlli su patrimoni e redditi allâestero non dichiarati
Pubblicato il 07/03/17 08:41 [Doc.2606]
di Redazione IL CASO.it
Saranno usati anche i dati provenienti dallo scambio internazionale di informazioni
Fari puntati sui capitali e i redditi detenuti allâestero e non dichiarati da parte dei contribuenti italiani che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale partire dal 1° gennaio 2010. Il provvedimento firmato oggi dal direttore dellâAgenzia delle Entrate stabilisce che le attività di controllo verranno effettuate sulla base di apposite liste selettive, in cui confluiranno prioritariamente le situazioni più anomale di trasferimento della residenza.
Lâidentikit dei soggetti viene stilato dallâAgenzia utilizzando un applicativo informatico denominato So.No.Re. (Soggetti Non Residenti) e incrociando le informazioni disponibili nella banca dati delle Entrate con quelle derivanti dallo Spesometro e dallo scambio di informazioni attivato sulla base di direttive europee (Direttive DAC1 DAC2) e accordi internazionali con le amministrazioni fiscali estere (FATCA Common Reporting Standard) che saranno progressivamente disponibili.
I criteri che verranno utilizzati dallâAgenzia si basano in sostanza sulla presenza di più elementi che fanno ipotizzare lâeffettiva permanenza dei cittadini in Italia. Un caso tipico può essere rappresentato da un soggetto che ha trasferito la residenza in un Paese a fiscalità privilegiata per il quale risultano la mancata partecipazione alla voluntary disclosure, lâesistenza di movimenti di capitali da e per lâestero e altri elementi che lascino supporre lâeffettiva permanenza in Italia.
In attuazione dellâart. 7, comma 3, del Dl n. 193/2016, che ha introdotto nellâordinamento italiano la formazione delle liste selettive in esame, il provvedimento detta anche le modalità di acquisizione da parte dellâAgenzia dei dati dei cittadini italiani che hanno trasferito la propria residenza allâestero. Entro sei mesi dalla richiesta di iscrizione allâAIRE, lâAgenzia riceverà i dati anagrafici dei richiedenti, sulla base delle convenzioni stipulate con il Ministero dellâInterno.
Come verranno formate le liste - I criteri che saranno utilizzati per la formazione delle liste selettive si basano su elementi che fanno ipotizzare la permanenza dei cittadini in Italia nonostante il trasferimento allâestero, quali, ad esempio, lâintestazione di contratti di utenze attive, la disponibilità di veicoli, la titolarità di partita Iva e la residenza degli altri membri del nucleo familiare. Un altro aspetto che verrà preso in considerazione lâeventuale mancata adesione alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure), i cui termini sono stati riaperti con il Dl n. 193/2016. Nellâordine verranno valutati:
a) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata
b) movimenti di capitale da e verso lâestero
c) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti
allâestero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nellâambito di
Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni
d) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente
e) atti del registro segnaletici dellâeffettiva presenza in Italia del contribuente
f) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive
g) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto
h) titolarità di partita Iva attiva
i) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base
azionaria
j) titolarità di cariche sociali
k) versamento di contributi per collaboratori domestici
l) informazioni trasmesse dai sostituti dâimposta con la Certificazione unica e
con il modello dichiarativo 770
m) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini Iva comunicate
allâAgenzia delle Entrate (spesometro)
La normativa europea sullo scambio di informazioni â Con la Direttiva del Consiglio Ue n. 2014/107/UE (cosiddetta DAC2), è stato introdotto lo scambio obbligatorio delle informazioni finanziarie sui conti detenuti allâestero. La stessa tipologia di informazioni è scambiata, a livello extra-UE, nellâambito degli Accordi internazionali basati sul Common Reporting Standard. Le giurisdizioni che si sono impegnate a scambiare le informazioni secondo lo standard globale a partire dal 2017 cosiddetti early adopters) sono 53 (inclusi gli stati UE) e, ad oggi, altre 47 giurisdizioni sono impegnate allo scambio con decorrenza 2018. Relativamente ai conti detenuti Stati Uniti, lo scambio di informazioni avviene sulla base dellâaccordo FATCA.
Infine, la Direttiva del Consiglio 2011/16/UE (cosiddetta DAC1) prevede lo scambio, altre, delle informazioni relative alle proprietà immobiliari estere detenute dai soggetti residenti.
Roma, 3 marzo 2017
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