Utilizzo indiretto di software: sì al âpatent boxâ, se câè R&S
Pubblicato il 10/03/17 09:02 [Doc.2643]
di Redazione IL CASO.it
Le attività connesse alla concessione in uso di uno specifico programma rientrano tra le tipologie di impiego agevolabili se configurano attività di ricerca e sviluppo
LâAgenzia delle Entrate torna a occuparsi di patent box.
Nella risoluzione n. 28/E del 9 marzo 2017, infatti, lâamministrazione fornisce un importante chiarimento sullâambito di applicazione del regime agevolato, con specifico riferimento a talune attività relative allâutilizzo indiretto di un programma applicativo.
Il quesito
Con istanza di interpello, una società di produzione software ha chiesto allâAgenzia delle Entrate se, con riferimento a uno specifico programma protetto da copyright, possano beneficiare del regime patent box le seguenti attività :
concessione in uso del software, sotto forma di licenza iniziale e sotto forma di successivi canoni di assistenza/manutenzione
realizzazione e concessione in uso delle modifiche al programma.
Il regime patent box
Come noto, la legge di stabilità 2015, per incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e per adeguare la legislazione interna a quella di altri Stati Ue e a consolidati standard internazionali, ha introdotto nel nostro ordinamento un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dallâutilizzo di âsoftware protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi dâimpresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabiliâ (articolo 1, commi 37-45, legge 190/2014 - patent box).
Il regime di parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento di tali beni immateriali (intangibles) è riservato ai titolari di reddito dâimpresa (inclusi i non residenti con stabile organizzazione in Italia, purché residenti in paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo) a condizione che svolgano attività di ricerca e sviluppo.
Le disposizioni attuative del regime in esame sono stata dettate dal decreto 30 luglio 2015 del ministro dello Sviluppo economico, il cui articolo 7, rubricato âTipologie di utilizzo agevolabiliâ, ai fini della determinazione del reddito agevolabile, distingue tra:
- uso diretto
- concessione in uso (utilizzo indiretto)
dei beni immateriali agevolabili.
Il quesito posto dalla società istante involge proprio lâarticolo 7, nella misura in cui si chiede allâAgenzia di conoscere se sia corretto considerare agevolabili, nellâambito della concessione in uso del diritto allâutilizzo dei beni immateriali (nel caso di specie, come detto, un software applicativo coperto da copyright), le attività di:
licenza iniziale
canoni di assistenza/manutenzione
realizzazione delle âmodificheâ.
LâAgenzia, nellâarticolare la risposta allâinterpello, fa innanzitutto riferimento a quanto chiarito nella circolare 11/E del 7 aprile 2016 (paragrafo 4.1.1), secondo cui âper software protetto da copyright si intendono i programmi per elaboratore, in qualunque forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dellâautoreâ.
Orbene, partendo dal presupposto che lâistante sviluppi programmi originali, quali risultato di creazione intellettuale, che abbia diritto allo sfruttamento economico del software oggetto di interpello e che svolga attività di ricerca e sviluppo, lâAgenzia, ai fini della risposta al quesito, fonda le proprie argomentazioni sul principio Ocse del nexus approach.
Tale principio pone un necessario collegamento tra agevolazione patent box ed effettivo svolgimento di unâattività economica che si sostanzia nello sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene immateriale (cfr anche articolo 8 del decreto Mise).
Pertanto, secondo lâAgenzia, âlâattività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software protetto da copyright deve sostanziarsi nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del softwareâ, con esclusione, quindi, di tutte quelle ulteriori attività che âconfigurano una forma puramente strumentale allâutilizzo del softwareâ.
Ne consegue che le attività di concessione in uso del programma, come individuate dalla società istante (licenza iniziale, canoni di assistenza/manutenzione e realizzazione delle modifiche), possono ritenersi agevolabili se consistenti in âattività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software, in considerazione dellâobbligatorietà , prevista dalla norma, di svolgere unâattività di ricerca e sviluppoâ.
A queste condizioni, quindi, il reddito derivante dalle citate attività può essere assoggettato al regime patent box, con conseguente applicazione della relativa disciplina per quanto concerne, in particolare, le modalità di determinazione del reddito agevolabile.
Gennaro Napolitano
pubblicato Giovedì 9 Marzo 2017
(www.fiscooggi.it)
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