Sì a ritenuta d'imposta su dividendi ma a due precise condizioni
Pubblicato il 11/03/17 06:18 [Doc.2646]
di Redazione IL CASO.it


La controversia esaminata dai giudici Ue ha per protagonisti una società in accomandita per azioni di diritto belga e due società controllanti con sede nei Paesi Bassi

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione della direttiva 90/435/CEE in merito al regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, nell’ambito della controversia tra l’Amministrazione finanziaria belga e un gruppo societario sull’applicazione di ritenute di imposta mobiliare sui dividendi versati tra le società del gruppo stesso.

Il procedimento principale
La società ricorrente, società in accomandita per azioni di diritto belga, ha distribuito dividendi a due società controllanti aventi sede nei Paesi Bassi. Per ciascun esercizio fiscale, quest’ultime società, presentavano reclami per chiedere di essere esentate dalla ritenuta d’imposta mobiliare sui dividendi, basandosi sulla direttiva 90/435 in base alla quale le stesse dovevano essere considerate “società madre”. In mancanza di risposta, da parte delle autorità belghe, era presentato ricorso al tribunale di primo grado di Bruxelles che nella relativa pronuncia dichiarava che non era dovuta alcuna ritenuta d’imposta mobiliare sui dividendi pagati negli anni in questione.

Il ricorso dinanzi al giudice del rinvio
Successivamente lo Stato belga impugnava tali decisioni davanti al giudice del rinvio sulla base della constatazione che le società beneficiarie sono organismi di investimenti collettivo a carattere fiscale (OICF) di diritto olandese, assoggettati nei Paesi Bassi, all’imposta sulle società ad aliquota zero, senza poter beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta d’imposta mobiliare. Per altro verso, le società convenute, affermano che nella fattispecie nella quale la direttiva 90/435 non si applichi a dividendi di origine belga distribuiti da una società belga ai propri azionisti olandesi ciò osterebbe a una disposizione legislativa che assoggetta a una ritenuta alla fonte, indipendentemente dall’aliquota di imposizione, i dividendi distribuiti da una società residente alle società beneficiarie residenti e non residenti, a prescindere da meccanismi di attenuazione dell’imposizione.

La questione pregiudiziale
Con la questione pregiudiziale principale, il giudice del rinvio, chiede di chiarire se alla luce dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE non sia compatibile con il diritto comunitario la normativa di uno Stato membro in forza della quale è prelevata una ritenuta d‘imposta mobiliare sui dividendi distribuiti da una società figlia residente a un OICF estero, a sua volta soggetto all’imposta sulle società ad aliquota zero a condizione che tutti i suoi utili siano distribuiti ai propri azionisti.

Sulla questione pregiudiziale
In conformità ad una giurisprudenza costante, per stabilire il trattamento fiscale degli OICF occorrerebbe tener conto, non soltanto della formulazione della disposizione normativa, ma anche degli obiettivi e dal sistema istituito dalla direttiva 90/435/CEE. La richiamata direttiva, mira ad eliminare, qualsiasi penalizzazione alla cooperazione tra società di Stati membri diversi rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro per facilitare il raggruppamento di società a livello dell’Unione europea. Le parti in causa della fattispecie principale, sostanzialmente divergono sull’aspetto se sussistano le condizioni affinché la società interessata debba essere assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una imposizione nazionale come quella prevista dalla normativa nazionale. È necessario, pertanto, stabilire se l’assoggettamento a una imposta ad aliquota zero avvenga alla condizione che tutti gli utili siano distribuiti agli azionisti.

La posizione dell’Avvocato generale
A tal proposito, come rilevato nelle conclusioni dell’avvocato generale, includere in una normativa nazionale una disposizione che preveda che una categoria di persone giuridiche a certe condizioni possa beneficiare di un’imposizione ad aliquota zero equivarrebbe ad non assoggettare tali società a detta imposta. Considerato che i meccanismi di tale direttiva sono concepiti per fattispecie nelle quali, senza la loro applicazione, l’esercizio da parte degli Stati membri dei loro poteri impositivi potrebbe condurre a che gli utili distribuiti dalla società figlia alla sua società madre siano assoggettati a doppia imposizione. Ecco che allora si deve ritenere che una società come quella di cui alla fattispecie principale, in particolare i cd organismi di investimento collettivo a carattere fiscale, non possono essere considerati “società di uno Stato membro” e pertanto non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/435.

La pronuncia
I giudici della quinta sezione della Corte di giustizia europea si sono espressi nel senso che la direttiva 90/435/CEE non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale è prelevata una ritenuta di imposta mobiliare sui dividendi distribuiti da una società figlia, con sede nel territorio dei Paesi Bassi a un organismo d’investimento collettivo a carattere fiscale, con sede in altro Stato membro, assoggettato all’imposta sulle società ad aliquota zero a condizione che tutti i suoi utili siano distribuiti ai propri azionisti, a che suddetto organismo non costituisca “società di uno Stato membro” ai sensi della richiamata direttiva.


Data della sentenza
8 marzo 2017
Numero della causa
C-448/2015
Nome delle parti
Stato del Belgio
contro
Wereldhave Belgium Comm. VA,
Wereldhave International NV,
Wereldhave NV
Andrea De Angelis
pubblicato Giovedì 9 Marzo 2017
(www.fiscooggi.it)


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