Ristrutturazioni edilizie, on line la guida aggiornata dellâAgenzia
Pubblicato il 14/03/17 06:18 [Doc.2657]
di Redazione IL CASO.it
Tutte le novità sulle detrazioni spettanti quando si fanno lavori dentro casa o sulle parti comuni condominiali. Nuove regole per gli interventi antisismici fiscalmente agevolati
Puntuale, come ogni anno, arriva lâaggiornamento della guida âlâAgenzia informaâ sulle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Il restyling si è reso necessario per adeguare le informazioni contenute nella pubblicazione alle nuove disposizioni legislative. In essa trovano spazio anche le più recenti indicazioni fornite dallâAgenzia delle Entrate su modalità e adempimenti necessari per richiedere il beneficio fiscale.
Recepite le novità della legge di bilancio 2017
La legge 232/2016 ha prorogato a tutto lâanno in corso la maggiore detrazione Irpef del 50%, sempre con un tetto massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Estesa a tutto il 2017 anche la detrazione per lâacquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato. Anche in questo caso la detrazione è pari al 50%, ma va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro. Per i nuovi acquisti, sarà possibile usufruire del bonus solo se lâintervento di ristrutturazione ha avuto inizio successivamente al 31 dicembre 2015.
Non câè soltanto la proroga, invece, per la detrazione delle spese per gli interventi di adozione di misure antisismiche, ma nuove regole, tempi più ampi per effettuare i lavori e maggiori benefici qualora la realizzazione degli interventi porti a una riduzione del rischio sismico dellâimmobile.
Come cambiano la detrazioni per gli interventi antisismici
Per prima cosa, ci sarà più tempo a disposizione per âconquistareâ la detrazione, che spetta anche ai contribuenti assoggettati a Ires. Fissata al 31 dicembre 2021, infatti, la data ultima per acquisire il diritto alla detrazione maggiorata, che potrà essere fatta valere, dal 1° gennaio 2017, anche per le spese sostenute per la classificazione e la verifica sismica dellâimmobile.
Cambia anche la misura della detrazione, che passa al 50% e si calcola sempre su una spesa complessiva di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno, con una ripartizione però più favorevole, dal momento che potrà essere suddivisa in cinque quote annuali di pari importo e non più dieci, come in precedenza.
Le percentuali di detrazione sono più elevate se, realizzando gli interventi, si arriva a una riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio a una o a due classi di rischio inferiori. Nel primo caso, si potrà usufruire di una detrazione del 70% della spesa sostenuta (75% per i lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali); nel secondo caso, la detrazione sale allâ80% (85% per gli interventi condominiali).
Le detrazioni per gli interventi sugli edifici condominiali si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Altre importanti modifiche, rispetto alla precedente normativa, riguardano la tipologia e lâubicazione dellâimmobile interessato dallâintervento antisismico. In particolare, la detrazione è ora riconosciuta non soltanto per interventi realizzati sulle abitazioni principali ma su tutti gli immobili di tipo abitativo, oltre che su quelli utilizzati per lo svolgimento di attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
Inoltre, lâagevolazione viene estesa anche agli edifici che si trovano nelle zone a minor rischio sismico (zona 3). Fino allo scorso anno era concessa, invece, solo per gli edifici situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2).
Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni sono state stabilite dal recente decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017. Con esso sono state fissate anche le modalità che i professionisti abilitati devono seguire per attestare lâefficacia degli interventi effettuati.
Infine, la guida ricorda che dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i beneficiari dellâagevolazione per gli interventi condominiali possono scegliere di cedere il loro credito alle imprese che hanno eseguito i lavori o ad altri soggetti privati. Non potranno cederlo, invece, a istituti di credito o a intermediari finanziari.
Le altre modifiche
Tra le altre novità messe in evidenza nella guida, le precisazioni contenute nei documenti di prassi emanati recentemente dallâAgenzia. Tra queste:
quella sui beneficiari della detrazione, tra i quali rientrano a pieno titolo anche il convivente more uxorio, non proprietario dellâimmobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione 64/E del 28 luglio 2016), e il componente di unâunione civile, come istituita dalla legge 76/2016
quella riguardante il pagamento con bonifico. Sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli âIstituti di pagamentoâ, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca dâItalia a prestare servizi di pagamento. Tuttavia, ricorda la risoluzione 9/2017, per usufruire dellâagevolazione è necessario che lâistituto, in qualità di sostituto dâimposta, versi la ritenuta dâacconto, la certifichi attraverso il modello Cu (certificazione unica) e trasmetta il modello 770
quella sullâacquisto del box auto pertinenziale, nei casi in cui siano stati effettuati pagamenti prima della stipula dellâatto notarile o in mancanza di un preliminare dâacquisto registrato. Con la circolare 43/2016, lâAgenzia ha ritenuto di poter riconoscere il beneficio fiscale anche in tali situazioni, ma a condizione che il vincolo pertinenziale tra box e abitazione risulti costituito e riportato nel contratto prima della data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente chiede la detrazione.
Sempre in tema di acquisto del box auto, lâAgenzia ha ammesso la possibilità di fruire della detrazione anche quando il pagamento non sia stato disposto con bonifico, purché siano state indicate nellâatto notarile le somme pagate allâimpresa e questâultima rilasci al beneficiario della detrazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che i corrispettivi incassati sono stati inclusi nella contabilità dâimpresa.
Paolo Calderone
pubblicato Venerdì 10 Marzo 2017
(www.fiscoggi.it)
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