Cedolare secca: tramite F24 Elide va pagato il prezzo del âsilenzioâ
Pubblicato il 14/03/17 06:18 [Doc.2658]
di Redazione IL CASO.it
Se non si comunica la proroga, non viene meno lâopzione per il regime sostitutivo esercitata in sede di registrazione del contratto, ma è dovuta una pena pecuniaria di 100 euro
à â1511â il codice tributo per pagare â attraverso il modello âF24 Versamenti con elementi identificativiâ â la sanzione dovuta in caso di mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto di locazione immobiliare soggetto a cedolare secca.
Ad annunciarlo, la risoluzione 30/E del 10 marzo 2017.
âLa mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dellâopzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata lâopzione per lâapplicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dellâevento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorniâ.
à questa la disposizione normativa (articolo 7-quater, comma 24, del Dl 193/2016 - collegato fiscale alla legge di bilancio 2017) da cui origina lâistituzione del codice tributo in esame.
Nella sezione âContribuenteâ del modello F24 Elide, si dovranno inserire i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento nonché i dati anagrafici e il codice fiscale della controparte (o di una delle controparti), riportando il codice â63â nel campo âcodice identificativoâ.
Inoltre, nella sezione âErario ed altroâ, andranno specificati:
nel campo âtipoâ, la lettera âFâ (identificativo registro)
nel campo âelementi identificativiâ, il codice identificativo (composto da 17 caratteri) del contratto, reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dallâufficio o, per i contratti registrati in via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se il codice identificativo non è disponibile, vanno espressi 16 caratteri: da 1 a 3, il codice ufficio presso il quale è stato registrato il contratto; da 4 a 5, le ultime due cifre dellâanno di registrazione; da 6 a 7, la serie di registrazione (in caso di numero inferiore, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri); da 8 a 13, il numero di registrazione (in caso di numero inferiore, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri); da 14 a 16, il sottonumero di registrazione (se assente, â000â).
nel campo âanno di riferimentoâ, lâanno della data di inizio proroga ovvero di risoluzione.Nessun valore va immesso nei campi âcodice ufficioâ e âcodice attoâ.
Con la risoluzione 31/E del 10 marzo 2017, invece, sono stati istituiti i codici tributo per versare le somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dellâarticolo 36-bis del Dpr 600/1973, qualora si intenda pagare solo una quota dellâimporto complessivamente richiesto.
Riguardano il credito dâimposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (articolo 67-octies del Dl 83/2012 - istanze presentate nel 2014): â906Câ (imposta), â907Câ(interessi), â908Câ (sanzioni).
In tali circostanze, deve essere predisposto un modello F24, in cui i codici istituiti vanno esposti nella sezione âErarioâ, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna âimporti a debito versatiâ, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e lâanno di riferimento indicati nella comunicazione.
r.fo.
pubblicato Venerdì 10 Marzo 2017
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