Chiarimenti sui termini di presentazione delle domande di assegno di solidarietÃ
Pubblicato il 15/03/17 08:15 [Doc.2670]
di Redazione IL CASO.it
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 13-03-2017
Messaggio n. 1133
OGGETTO:
Fondo di integrazione salariale (FIS) â Chiarimenti sui termini di presentazione delle domande di assegno di solidarietà .
Con la circolare n. 176/2016 sono state fornite le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS).
Lâanalisi della disciplina relativa allâassegno di solidarietà garantito dal FIS, contenuta nellâart. 31 del decreto legislativo n. 148/2015 e nellâart. 6 del D.I. n. 94343/2016, ha fatto sorgere alcune perplessità in ordine allâipotesi di presentazione tardiva dellâistanza, a seguito delle quali è stato richiesto un intervento chiarificatore al Ministero.
Le disposizioni normative sopra citate prevedono che le istanze di accesso allâassegno di solidarietà garantite dal FIS siano presentate in via telematica allâINPS entro sette giorni dalla data di conclusione dellâaccordo collettivo aziendale e che la riduzione dellâattività lavorativa abbia inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
I termini suddetti non sono stati previsti come termini di decadenza ed assumono, pertanto, natura ordinatoria.
Il Ministero del Lavoro, con nota prot. 1502 del 3 marzo, nel prendere atto della mancata previsione nei decreti in parola di un effetto decadenziale conseguente alla presentazione tardiva della domanda, ritiene che si possa applicare la regola generale secondo la quale lâassegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda. Questâultimo termine costituisce, sempre ad avviso del Ministero, il dies a quo al quale ancorare la decorrenza della riduzione dellâattività lavorativa e del relativo trattamento integrativo.
Saranno non indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta al giorno di presentazione della domanda ed in caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili, utilizzando il modello allegato 2 della circolare n. 176/2016.
A seguito di tale chiarimento si intendono superati i dubbi interpretativi in ordine alla decorrenza della prestazione di assegno di solidarietà .
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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